Codice di Procedura Penale art. 206 bis - Assunzione della testimonianza di cardinali 1Assunzione della testimonianza di cardinali1 1. Se deve essere assunta la testimonianza di un cardinale che svolge una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede, questi può chiedere di essere esaminato in un luogo da lui indicato, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui risulta preposto. 2. Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica. 3. Si procede nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205, comma 3. [1] Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, l. 22 aprile 2021, n. 70, in vigore dal 23 maggio 2021. InquadramentoQuesto articolo, inserito nel c.p.p. dall'art. 5, comma 1, della l. 22 aprile 2021, n. 70, in vigore a partire dal 23 maggio 2021, prevede disposizioni speciali in tema di assunzione della testimonianza dei cardinali che svolgono una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede; tali sono, ai sensi del comma 2 (che contiene una elencazione tassativa, insuscettibile, per la sua eccezionalità, di essere ampliata per analogia): – il cardinale decano del Sacro Collegio; – i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione; – il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica; – il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica. Nel caso in cui occorra assumere la testimonianza di uno dei predetti soggetti, ed al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui risultano preposti, essi possono chiedere di essere esaminati in un luogo da essi stessi indicato; ove il giudice ritenga indispensabile la loro comparizione per eseguire un atto di ricognizione o di confronto, o per altra necessità, si procede nelle forme ordinarie. La disposizione riprende pedissequamente quella di cui al precedente art. 205 (al cui commento si rinvia), limitandosi ad estenderne il campo di operatività ai cardinali che svolgono una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede, alla quale si è inteso estendere la medesima garanzia, con scelta discrezionale forse non assolutamente necessaria, ma senz'altro non inopportuna. BibliografiaRuggieri, La particolare disciplina dell’assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica, dei grandi ufficiali dello Stato e degli agenti diplomatici, in Galantini - Ruggieri, Scritti inediti di procedura penale, Trento, 1998, 49. |