Codice di Procedura Penale art. 206 bis - Assunzione della testimonianza di cardinali 1

Pierluigi Di Stefano

Assunzione della testimonianza di cardinali1

1. Se deve essere assunta la testimonianza di un cardinale che svolge una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede, questi può chiedere di essere esaminato in un luogo da lui indicato, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui risulta preposto.

2. Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica.

3. Si procede nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205, comma 3.

[1] Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, l. 22 aprile 2021, n. 70, in vigore dal 23 maggio 2021.

Inquadramento

La disposizione, introdotta nel 2001, simile a quella dell'art. 205, comma 2, c.p.p, prevede regole per le modalità di assunzione della testimonianza dei cardinali con le particolari funzioni di cui al secondo comma. Costoro possono chiedere che l'esame sia svolto in un luogo da loro indicato. La disposizione attribuisce loro una facoltà insindacabile; per quanto il testo sembra condizionare tale facoltà al perseguimento del “fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione”, la stessa ragione della disposizione esclude che il giudice possa sindacarla.

Si applica la regola di cui all'art. 205, comma 3, c.p.p., ovvero è previsto che il giudice disponga la comparizione se “indispensabile” per ricognizione confronti o altra “necessità”.

In tale caso, invero, potrebbe essere applicata anche la recente disposizione di cui all'art. 496, comma 2-bis, c.p.p. che consente, con il consenso delle parti, l'esame dei testimoni a distanza. In assenza di giurisprudenza al riguardo, tale applicazione non può però ritenersi pacifica, potendo valere l'inciso “salvo che una particolare disposizione legge preveda diversamente” ad escludere l'uso della videoconferenza per non essere prevista dall'art. 205 c.p.p.

 

Bibliografia

Ruggieri, La particolare disciplina dell’assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica, dei grandi ufficiali dello Stato e degli agenti diplomatici, in Galantini - Ruggieri, Scritti inediti di procedura penale, Trento, 1998, 49.

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