Possesso delle qualificazioni per i lavori ed eterointegrazione della lex specialis con le previsioni di rango legislativo
24 Maggio 2021
In una procedura di gara nella quale la categoria OG 11 non sia la categoria prevalente ma costituisca invece categoria scorporabile risulta de plano applicabile l'art. 12 comma 2 lett. a) del Decreto Legge del 28.3.2014 n. 47 a mente del quale l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. La tesi secondo cui la necessità di qualifica in OG11 deriverebbe dalla lex specialis non tiene conto del principio di eterointegrazione della stessa con le previsioni di rango legislativo costantemente applicato dalla giurisprudenza oltre che del principio della tassatività delle cause di esclusione che renderebbe nulla una eventuale clausola che sanzionasse con la espulsione il mancato possesso di un requisito non previsto dalla legge (Consiglio di Stato sez. V, 4.5.2020 n.2785).
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