Bancarotta fraudolenta e distrazione dei beni sociali: anche il bilancio è utile ai fini della ricostruzione del patrimonio

La Redazione
28 Maggio 2021

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, anche il bilancio può costituire documento utile ai fini della ricostruzione del patrimonio sociale, purché redatto in conformità alle prescrizioni imposte dalla legge e sia, dunque, assistito dal crisma dell'attendibilità.

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, anche il bilancio può costituire documento utile ai fini della ricostruzione del patrimonio sociale, purché redatto in conformità alle prescrizioni imposte dalla legge e sia, dunque, assistito dal crisma dell'attendibilità.

È quanto stabilito dal Supremo Collegio con sentenza n. 20879/21, depositata il 26 maggio.

La Corte d'appello di Roma riformava, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie, la pronuncia del Tribunale con la quale è stata affermata la responsabilità di un imputato per il reato di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, nella qualità di amministratore unico di una s.r.l..

L'accusato ricorre in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, la violazione di legge e il vizio della motivazione inerente la dimostrazione dell'esistenza dei beni di cui si assume la distrazione poiché la Corte territoriale avrebbe respinto le relative censure, conferendo rilievo al bilancio dell'anno 2010 e svalutando l'incongruenza del prezzo d'acquisto delle quote sociali, sopravvenuto l'anno successivo, rispetto ai cespiti.

Il ricorso è fondato in quanto la Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare che «in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società, dichiarata fallita, sia desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione» (Cass. n. 17228/2020) e che «il principio che fonda la prova della distrazione di beni sociali sulla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione di tali beni al soddisfacimento delle esigenze della società o al perseguimento dei relativi fini, debba valere non solo per quei cespiti che in epoca prossima al fallimento (è riscontrato che) fossero nella disponibilità della società dichiarata fallita, ma anche per quelli che parimenti risultassero nella disponibilità della medesima sulla scorta degli ultimi documenti contabili attendibili redatti in esercizi, anche distanti rispetto al fallimento, prima che gli amministratori venissero meno all'obbligo di tenuta dei libri contabili, in modo integrale o comunque, attraverso la gestione della contabilità con modalità tali da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari» (Cass. n. 6548/2018).

È stato precisato inoltre che «l'accertamento della precedente disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa non possa fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili prevista dall'art. 2710 c.c. dovendo, invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate – anche nel silenzio del fallito - nella loro intrinseca affidabilità. Sicchè il giudice dovrà congruamente motivare ove l'attendibilità delle scritture non sia apprezzabile per l'intrinseco dato oggettivo» (Cass. n. 55805/2018).

Ne consegue la seguente affermazione da parte della Suprema Corte: «in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, anche il bilancio può costituire documento utile ai fini della ricostruzione del patrimonio sociale, purchè redatto in conformità alle prescrizioni imposte dalla legge e sia, dunque, assistito dal crisma dell'attendibilità».

Nel caso di specie il ricorrente sottolinea come la Corte territoriale abbia erroneamente risolto la prova della sottrazione dei beni postulandone l'esistenza alla stregua di una mera posta del bilancio 2010, antecedente all'epoca d'acquisto delle quote sociali da parte dello stesso.

Per questi motivi la Suprema Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.