Il concordato preventivo con riserva non esclude automaticamente la partecipazione alla gara d’appalto
28 Maggio 2021
L'impresa che presenta domanda di concordato preventivo con riserva, ex art. 161 l.fall., non è automaticamente esclusa dalla partecipazione alla procedura per l'affidamento di contratti pubblici (ossia dalla gara d'appalto). È, tuttavia, tenuta a chiedere tempestivamente l'autorizzazione a partecipare alla gara al giudice fallimentare, il quale, valutata la compatibilità della partecipazione alla gara d'appalto in funzione e nella prospettiva della continuità aziendale, e acquisito il parere del commissario giudiziale (ove già nominato), provvederà a rilasciare l'autorizzazione a norma e nel ricorso delle condizioni di cui all'art. 186 bis, comma 4, l.fall. richiamato dagli artt. 80 e 110 D.Lgs. 50/2016. Se invece l'impresa stia già partecipando alla gara d'appalto, l'autorizzazione deve essere rilasciata entro il momento dell'aggiudicazione della gara indipendentemente dal fatto che l'impresa sia già stata ammessa al concordato con riserva. In tal caso, l'impresa è però tenuta ad informare prontamente la stazione appaltante della presentazione della domanda di concordato. In mancanza di autorizzazione del giudice fallimentare, se il concordato con riserva è richiesto da un raggruppamento temporaneo di imprese, il mandante del raggruppamento può essere validamente sostituito solo se la sostituzione avviene attraverso la mera estromissione del mandante, senza quindi l'aggiunta di un soggetto esterno al raggruppamento, ai sensi dell'art. 48, commi 17, 18 e 19 ter D.Lgs. 50/2016. In tal caso, il mandate deve informare la stazione appaltante dell'evento che ha portato alla sostituzione interna qualora questa non ne abbia avuto diversamente notizia e ciò al fine di consentirle di assegnare al raggruppamento, secondo un principio di c.d. sostituibilità procedimentalizzata a tutela della trasparenza e della concorrenza, un congruo termine per la riorganizzazione del proprio assetto interno tale da consentirgli di riprendere la propria partecipazione alla gara d'appalto.
|