Tassazione atti giudiziari

Angelo Sica
01 Giugno 2021

Vorrei sapere se sono soggetti a tassazione, e quale, il verbale di stato passivo e i provvedimenti emessi su insinuazioni tardive, opposizioni, impugnazioni e revocazioni.

Vorrei sapere se sono soggetti a tassazione, e quale, il verbale di stato passivo e i provvedimenti emessi su insinuazioni tardive, opposizioni, impugnazioni e revocazioni.

Il legislatore ha inteso ravvisare una manifestazione di capacità contributiva negli “Atti dell'Autorità Giudiziaria”, sottoponendoli ad imposta di registro.

Con riferimento ai provvedimenti giudiziari “di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale” gli stessi sono sottoposti ad imposta di registro con l'aliquota dell'1% ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, salvo che si tratti dell'accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette ad IVA, nel qual caso si applica l'imposta di registro in misura fissa, pari ad € 200,00, sulla base del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro prevista dall'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Nello specifico, il Decreto di esecutività dello stato passivo è considerato atto di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale e, pertanto, è soggetto ad imposta di registro con aliquota dell'1%.

Un precedente di merito ritiene esclusa del tutto la debenza dell'imposta di registro in caso di ammissione al passivo disposta all'esito di una domanda tardiva di insinuazione.

Il decreto di accoglimento dell'opposizione allo stato passivo in relazione a crediti già ammessi in via chirografaria è tassato in misura fissa, mentre l'applicazione dell'aliquota proporzionale dell'1% è dovuta soltanto sulla base del decreto che, a seguito di giudizio di opposizione, ammetta al passivo fallimentare un credito in precedenza escluso.

Questo si verifica in quanto quest'ultima decisione costituisce pronuncia emessa in esito ad un giudizio contenzioso di cognizione che contiene l'accertamento, nei confronti della procedura fallimentare, dell'esistenza e dell'efficacia del credito, con l'effetto di consentire al contribuente la partecipazione al concorso, con possibile soddisfazione in sede di riparto.

Tuttavia, per il principio di alternatività tra l'IVA e l'imposta di registro, il decreto del tribunale fallimentare che, definendo un giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, ammetta alla massa un credito in precedenza escluso, è da registrare con l'imposta di registro in misura fissa se il credito in questione deriva da un' operazione soggetta all'IVA.

Qualora, invece, il decreto, in accoglimento dell'opposizione allo stato passivo riconosca esclusivamente la natura privilegiata di un credito fatto valere nella procedura fallimentare, già ammesso in via chirografaria dal giudice delegato, esso è soggetto ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma primo, lettera d), della parte I della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Tale decisione, infatti, incide esclusivamente sul profilo qualitativo del credito, determinando un mutamento della sua posizione nel concorso, in quanto l'ammontare ed il titolo, che rappresentano gli unici aspetti rilevanti ai fini dell'imposta in esame, risultano già determinati per effetto del decreto di ammissione.

Per quanto riguarda il contributo unificato, nei procedimenti di opposizione allo stato passivo trova applicazione il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1, lett. b) D.P.R.n. 115/2002, pari ad € 98,00, con la relativa maggiorazione prevista per le impugnazioni dal medesimo articolo 13, comma 1-bis.

Pertanto, qualora l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o sia dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, aumentato della metà per i giudizi di impugnazione e raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.

Riferimenti normativi – La soluzione del quesito in oggetto involge l'esame logico-sistematico delle seguenti norme: Art. 8, comma 1, lettera c) e d), della Tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986; Artt. 40, 73 e 77 D.P.R. n. 131/1986; Art. 13, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 115/2002.

Le motivazioni della giurisprudenza - si fa riferimento alla Sentenza Corte Costituzionale n. 177 del 13 luglio 2017, relativa alla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa parte prima, allegata al Dpr 131/1986 nella parte in cui tale norma dispone in ogni caso l'applicazione dell'aliquota dell'1% alla base imponibile rappresentata dal valore del credito ammesso allo stato passivo; alla Sentenza della Comm. trib. prov. Reggio Emilia del 6 dicembre 2016, secondo cui “la procedura di accertamento delle domande di insinuazione tardive come le domande di insinuazione tempestive rappresentano un endoprocedimento tipico della procedura fallimentare che si estrinseca in un verbale di udienza che dà atto di quanto fatto. Il Giudice Delegato ha funzioni solo di vigilanza e controllo ed emana provvedimenti nella procedura e non rappresenta un organo giudicante. Conseguentemente, l'ammissione tardiva del credito ex art. 101 L.F. non costituisce la definizione di una controversia e, pertanto, deve essere annullato l'eventuale atto di accertamento emesso in ordine all'imposta di registro”.

La dottrina – Il Direttore Generale degli Affari Interni del D.A.G. del Ministero della Giustizia, con nota del 29 dicembre 2020 prot. 212174, ha chiarito che: “L'art. 99 l. fall., nel testo novellato dapprima dal d.lgs. n. 5 del 2006, e successivamente dal d.lgs. n. 169 del 2007, configura il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso inequivocabilmente impugnatorio e quindi non ammette né domande nuove da parte dell'opponente (Cass. 8 giugno 2012, n. 9341; Cass. 22 marzo 2010, n. 6900) né domande riconvenzionali del curatore, non previste dal comma quinto della disposizione (Cass. civ. n. 8246 del 4 aprile 2013). Orbene, sulla base della ricostruzione sopra riportata può quindi ritenersi che nei procedimenti di opposizione allo stato passivo fallimentare trovi applicazione il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 115 del 2002 (applicabile, tra gli altri, ai procedimenti in camera di consiglio), con la relativa maggiorazione prevista per le impugnazioni, dal medesimo articolo 13, comma 1-bis, del testo unico sulle spese di giustizia”.

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