Liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 e facoltà del liquidatore di subentrare nelle procedure esecutive pendenti

La Redazione
03 Giugno 2021

Nell'ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter ss. L. 3/2012 ritiene che il liquidatore nominato può subentrare nelle procedure esecutive in corso nei confronti del debitore.

Nell'ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter ss. L. 3/2012 ritiene che il liquidatore nominato può subentrare nelle procedure esecutive in corso nei confronti del debitore.

Il Tribunale di Parma ritiene, infatti, che debba essere applicata nel caso di specie la disposizione di cui all'art. 107 l. fall. – peraltro richiamata dall'art. 14 novies, comma 4, L. 3/2012, secondo cui qualora prima della dichiarazione di fallimento sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di immobili del fallito il curatore si sostituisce al creditore istante e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione.

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