Attività svolta dopo la dichiarazione di fallimento ed effetti sulla detrazione IVA: la decisione della Corte di giustizia

La Redazione
07 Giugno 2021

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-182/2020 del 3 giugno 2021 ha dichiarato che l'avvio di una procedura fallimentare nei confronti di una società comporta automaticamente l'obbligo di rettificare le detrazioni dell'IVA effettuate dalla stessa per beni e servizi acquistati anteriormente alla dichiarazione di fallimento solo nell'ipotesi in cui l'avvio di tale procedura non sia idoneo a impedire il proseguimento dell'attività economica della società.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-182/2020 del 3 giugno 2021 ha dichiarato che l'avvio di una procedura fallimentare nei confronti di una società comporta automaticamente l'obbligo di rettificare le detrazioni dell'IVA effettuate dalla stessa per beni e servizi acquistati anteriormente alla dichiarazione di fallimento solo nell'ipotesi in cui l'avvio di tale procedura non sia idoneo a impedire il proseguimento dell'attività economica della società.

Il caso riguarda una società rumena che successivamente alla dichiarazione di fallimento veniva sottoposta ad una verifica fiscale conclusa con un avviso di accertamento, con cui si chiedeva il rimborso dell'IVA detratta nel periodo in cui la società esercitava attività economica ed era registrata come soggetto passivo ai fini IVA. IL reclamo proposto avverso tale avviso di accertamento dalla società e dal socio e amministratore di detta società veniva respinto. Le autorità tributarie hanno ritenuto, infatti, che l'avvio della procedura fallimentare deve essere considerato di per sé causa di cessazione del diritto a detrazione in quanto le operazioni economiche effettuate durante tale procedura non hanno finalità economica.

Si pone, pertanto, la questione se il diritto dell'Unione europea consenta di considerare automaticamente le operazioni effettuate nel corso della procedura come prive di una finalità economica.

Con riferimento alla portata dell'ambito di applicazione della nozione di “attività economica” di cui all'art. 9, par. 1, comma 1, direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006), la Corte di giustizia evidenzia che secondo una giurisprudenza consolidata l'attività debba essere considerata di per sé, indipendentemente dai sui scopi e risultati.

Pertanto, il semplice fatto che l'avvio di una procedura fallimentare nei confronti di una società modifichi le finalità delle operazioni della società - nel senso che tali finalità non comprendono più la gestione della sua impresa, ma riguardano unicamente la sua liquidazione ai fini dell'estinzione dei debiti - non può, di per sé, incidere sulla natura economica delle operazioni effettuate nell'ambito di tale impresa.

Nel caso di specie, la società ha continuato durante la procedura fallimentare a essere registrata come soggetto passivo e le autorità tributarie hanno assoggettato all'IVA le operazioni effettuate nell'ambito di tale procedura: ciò conferma che la società ha effettivamente continuato la propria attività economica e ha effettuato operazioni imponibili nonostante la dichiarazione di fallimento.

La Corte ritiene dunque che non sia possibile supporre che l'avvio della procedura fallimentare abbia interrotto la relazione stretta e diretta tra il diritto alla detrazione dell'IVA pagata a monte e l'utilizzo dei relativi beni e servizi per effettuare, a valle, operazioni soggette ad imposta.

Conclude ritenendo che gli artt. 184 -186 della Direttiva n. 2006/112/CE debbano essere interpretati nel senso che “ostano a una normativa o a una prassi nazionale secondo la quale l'avvio di una procedura fallimentare nei confronti di un operatore economico, con conseguente liquidazione dei suoi attivi a beneficio dei suoi creditori, comporta automaticamente l'obbligo per tale operatore di rettificare le detrazioni dell'IVA che egli ha effettuato per beni e servizi acquistati anteriormente alla dichiarazione del suo fallimento, quando l'avvio di una tale procedura non è idoneo a impedire il proseguimento dell'attività economica”.

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