Carattere non provvisoriamente esecutivo della sentenza di risoluzione del concordato preventivo

La Redazione
07 Giugno 2021

Il provvedimento con cui il tribunale dichiara la risoluzione di un concordato preventivo ha natura costitutiva e quindi, secondo la regola processuale generale, non produce effetti sino alla sua definitività.

Il provvedimento con cui il tribunale dichiara la risoluzione di un concordato preventivo ha natura costitutiva e quindi, secondo la regola processuale generale, non produce effetti sino alla sua definitività.

La scelta legislativa in ordine alla provvisoria esecutività ha la sua ragion d'essere nell'ambito delle procedure concorsuali nel principio di massima tutela del ceto creditorio, tutela che risulta maggiormente garantita dalla soluzione negativa.

Alla luce di quanto affermato gli organi della procedura restano in carica sino al momento in cui la decisione diventa definitiva.

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