Conflitto di interessi e dovere di astensione dalla partecipazione alla procedura di gara.
15 Giugno 2021
La sussistenza di un conflitto di interessi, nella PA, va valutata in ordine alla mera “potenzialità” della sua manifestazione e delle conseguenze in ordine al pregiudizio non solo alla correttezza sostanziale della valutazione amministrativa, ma anche in ordine alla “percepibilità” di una illecita ingerenza; tuttavia, tale condizione di potenzialità è riferibile sempre, in stretta correlazione soggettiva, al personale che, in quanto portatore dell'interesse, è nelle condizioni (giuridiche o di mero fatto) di alterare l'esito della gara, non potendo pretendersi che tale contesto venga esteso per una sorta di “contagio ambientale” anche al resto dell'ufficio. |