Procedure competitive di vendita nel fallimento e offerte migliorative presentate ex art. 107, c. 4, L.F.

La Redazione
22 Giugno 2021

In mancanza di una previsione del regolamento di vendita il termine entro cui il curatore è abilitato a sospendere le operazioni di vendita ai sensi dell'art. 107, comma 4, L.F.., deve individuarsi nel momento della stipula dell'atto notarile.

In mancanza di una previsione del regolamento di vendita che lo stabilisca esplicitamente, il temine finale entro cui è ammessa la presentazione di offerte migliorative nelle procedure competitive di vendita dei beni del fallimento e, di conseguenza, il termine entro cui il curatore è abilitato a sospendere le operazioni di vendita ai sensi dell'art. 107, comma 4, L.F., deve individuarsi nel momento della stipula dell'atto notarile e non invece nel momento del deposito nella cancelleria della documentazione relativa all'esito della procedura competitiva.

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