Le risposte dell’Agenzia delle Entrate in tema di contributo a fondo perduto Covid 19

La Redazione
28 Giugno 2021

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcune Risposte in tema di contributo a fondo perduto Covid 19 previsto dal Decreto Sostegni (art. 1 D.L. 41/2021, conv., con mod, in L. 69/2021), che richiamano in larga parte i chiarimenti già resi dalla precedente prassi.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcune Risposte in tema di contributo a fondo perduto Covid 19 previsto dal Decreto Sostegni (art. 1 D.L. 41/2021, conv., con mod, in L. 69/2021), che richiamano in larga parte i chiarimenti già resi dalla precedente prassi.

Tra queste si segnalano, in particolare, le Risposte a Interpello nn. 439, 444 e 445.

La Risposta dell'Agenzia entrate 24 giugno 2021, n. 445 è in tema di affitto d'azienda e continuità aziendale.

Nel caso di specie l'istante nel 2018 cedeva il ramo d'azienda in gestione ad altra società e nel 2019 risolveva il contratto, tuttavia la società locataria non riconosceva la risoluzione. Ne è seguito un procedimento giudiziario al termine del quale il tribunale ha intimato la riconsegna dell'azienda. A causa dell'emergenza epidemiologica, l'Ufficiale Giudiziario ha ottenuto la riconsegna dei locali solo nel 2020.

L'Agenzia delle Entrate - posto che il contratto di affitto in via generale non interrompe la continuità - precisa che ai fini del contributo a fondo perduto l'istante:

  • deve determinare la soglia di accesso al contributo includendo l'ammontare dei ricavi riferibili all'azienda concessa in affitto per il periodo d'imposta 2019;
  • per il calcolo della riduzione del fatturato, deve confrontare i dati riferibili ai periodi di riferimento, considerando anche il fatturato relativo all'azienda concessa in affitto.

Con le Risposte agli interpelli nn. 439 e 444 inerenti l'affitto d'azienda e i soggetti neo-costituiti, l'Agenzia delle entrate, chiarisce che ai fini del contributo, in relazione ai soggetti aventi causa di un'operazione di riorganizzazione aziendale, occorre considerare gli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato. Per i soggetti costituiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2020, a seguito di un'operazione di conferimento d'azienda o di cessioni di azienda, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un'attività neocostituita (Circ. Agenzia entrate 13 giugno 2020, n. 15/E).

Le medesime indicazioni sono estensibili anche alle ipotesi in cui l'azienda sia pervenuta a seguito di donazione o sia oggetto di un contratto d'affitto d'azienda (Circ. Agenzia entrate 21 luglio 2020, n. 22/E).

Nelle due casistiche prese in analisi è stato escluso che i relativi istanti possano essere inclusi tra i soggetti neocostituiti ai fini del contributo. La prima fattispecie riguarda una società costituita nel 2019, con oggetto sociale l'esercizio di attività di bar, che nel 2020 ha acquisito in affitto, da una ditta individuale, esercente l'attività di distributore di carburante, il ramo d'azienda relativo alla sola attività di bar posizionata all'interno della stazione di servizio. La seconda riguarda una società costituita nel 2019 con inizio attività subordinato al perfezionamento dell'affitto, in qualità di cessionario, di due rami d'azienda sottoscritti anch'essi nel 2019.

In entrambi i casi gli istanti devono determinare il contributo considerando gli effetti dell'acquisizione in affitto sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, nonché delle soglie di determinazione del contributo.

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