In materia fallimentare quando e come si deve pagare il contributo unificato?
06 Luglio 2021
In materia fallimentare quando e come si deve pagare il contributo unificato?
Il contributo unificato d'iscrizione a ruolo è dovuto, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, secondo gli importi previsti all'art. 13 D.P.R. n. 115 del 30.05.2002, salvo alcuni casi di esenzioni previsti all'art. 10 del medesimo Decreto. Il D.P.R. n. 115/2002 ha richiesto un intervento da parte del Ministero della Giustizia, essendo risultato a tratti lacunoso, non sufficientemente esaustivo per quanto attiene all'ammontare del contributo da versare nelle diverse fasi della procedura concorsuale. Infatti, nonostante il Decreto preveda all'art. 9 l'obbligo di versamento del contributo unificato per la procedura concorsuale, all'art. 13, comma 5, esso indica unicamente l'ammontare del contributo unificato dovuto per la “procedura fallimentare”, definita come la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura dello stesso. Apparentemente, quindi, restano al di fuori di qualsiasi previsione normativa la fase istruttoria pre-fallimentare, la procedura di opposizione allo stato passivo fallimentare e tutte le fasi giudiziali delle altre procedure concorsuali. Questo “vuoto normativo” ha richiesto l'intervento del Ministero della Giustizia tramite apposita circolare del 1° aprile 2016, al fine di uniformare i comportamenti degli uffici giudiziari. Per quanto riguarda la procedura fallimentare, ovvero la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura dello stesso, il contributo dovuto è fisso e pari a € 851. Per le fasi endoprocessuali della procedura fallimentare non ricomprese nel campo di applicazione del citato art. 13, comma 5, dovrà farsi riferimento alla dichiarazione di valore resa dall'avvocato ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 115/2002 al momento dell'individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda proposta e del tipo di procedura azionata. Tuttavia: - per quanto riguarda l'istanza di fallimento, l'importo del contributo unificato è dovuto in misura fissa di € 98,00 ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 115/2002, mentre è esente dal contributo unificato nel caso in cui sia promossa da un lavoratore dipendente ai sensi della Circolare del Ministero della Giustizia dell'11 maggio 2012; - con specifico riguardo ai processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, l'art. 13, comma 3, prevede che il contributo è ridotto alla metà. Vi sono diverse modalità di pagamento possibili: - acquisto di un contrassegno telematico adesivo, del valore identico a quello del contributo; - modello F23; - bollettino di conto corrente postale; - pagamento telematico con carta di credito/debito o strumento equivalente. L'ufficio giudiziario esercita il dovere di controllo sul contributo unificato versato dalla parte, verificando sia l'esistenza della dichiarazione di valore della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda, sia la ricevuta di versamento. Nel caso di omesso o insufficiente versamento si applicano le disposizioni dell'art. 16 D.P.R. n. 115/2002. Un altro caso in cui è richiesto il contributo unificato riguarda l'istanza di accesso delle informazioni contenute negli archivi finanziari che, oltre a contenere l'indicazione relativa all'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché dell'indirizzo di posta elettronica certificata, deve essere accompagnata dal versamento del contributo unificato corrisposto contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione all'accesso alle banche dati nella misura di € 43,00. Riferimenti normativi -La soluzione del quesito in oggetto involge l'esame logico-sistematico delle seguenti norme: artt. 9, 11, 13, 14 d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, Circolare 1 aprile 2016 (Procedure concorsuali – Determinazione del contributo unificato) del Ministero della Giustizia, Circolare dell'11 maggio 2012 (Contributo unificato - Disposizioni introdotte con l'art. 37 D.L. 98/2011 convertito nella L. n. 111/2011 ed art. 28 L. n.183/2011) del Ministero della Giustizia.
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