Sulla decorrenza dei termini per l'impugnazione del bando e sulla legittimazione e interesse del ricorrente a contestare la disciplina di gara
06 Luglio 2021
In forza dell'art. 2 del d.m. 2 dicembre 2016, fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC prevista dall'art. 73, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e gli effetti giuridici di cui al comma 5 dell'art. 73 cit. continuano a decorrere da tale pubblicazione. Alla stregua dei principi generali enunciati da Cons. Stato, Ad.Plen., 26 aprile 2018, n. 4, anche quando il ricorrente si trovi nella particolare situazione che, senza presentare la domanda di partecipazione alla gara, gli consente di impugnare preventivamente il bando di gara perché contenente clausole immediatamente escludenti, egli dovrà comunque avere e dimostrare di avere la titolarità della situazione legittimante al ricorso, sin dal momento della presentazione di questo. Siffatta situazione consiste in una posizione differenziata tale che, una volta depurata la legge di gara dalle clausole reputate illegittime, non ve ne siano altre, non impugnate, che gli impediscano comunque la legittima partecipazione alla stessa gara. Conseguentemente è indispensabile che l'interessato si faccia carico di un onere probatorio rafforzato preordinato allo specifico e pregiudiziale accertamento della sua legittimazione, che non è assolto con la sola deduzione della sua qualità di operatore del settore, ma che è necessario postuli l'esistenza di una chiara posizione giuridica qualificata e differenziata.
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