Liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012: conflitto tra crediti prededucibili e ipotecari
19 Luglio 2021
Nel procedimento con cui il creditore ipotecario richiedeva la modifica del progetto di riparto di stato passivo ex art. 14 octies, comma 4, L. 3/2012, lamentando che l'approvazione di tale piano comporterebbe il pagamento di tutte le spese prededucibili della procedura a suo danno e che sarebbe in contrasto con l'art. 14 duodecies, comma 2, L. 3/2012, che imporrebbe l'antergazione del credito ipotecario ai crediti di natura prededucibile, il tribunale ha affermato che: - la procedura fallimentare e la liquidazione del patrimonio hanno la stessa natura giuridica e la liquidazione del patrimonio si può qualificare come “fallimento del soggetto non fallibile”. L'art. 111 ter l. fall., stante la medesima finalità di liquidazione dei beni nell'interesse della massa dei creditori, deve ritenersi applicabile anche alle procedure previste dalla L. 3/2012. - l'art. 111 bis, comma 2, l. fall. va letto in rapporto all'art. 111 ter, comma 2, l. fall., che indica un criterio di regolamentazione degli eventuali conflitti tra crediti prededucibili e crediti assistiti da prelazione e secondo cui il conflitto va risolto facendo gravare sul ricavato dei beni oggetto di garanzia sia le spese prededucibili specificamente sostenute per la loro conservazione, amministrazione e liquidazione, evidenziate nel conto speciale, sia un'aliquota di spese generali della procedura in quanto sostenute nell'interesse dei creditori. |