Decreto legislativo - 2/07/2010 - n. 104 art. 72 bis - (Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione) 1 .(Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione) 1. 1. Il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche a seguito della segnalazione dell'ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. Salvi eccezionali motivi, non è possibile chiedere il rinvio della trattazione della causa. Se è concesso il rinvio, la trattazione del ricorso è fissata alla prima camera di consiglio utile successiva. 2. Se è possibile definire la causa in rito, in mancanza di eccezioni delle parti, il collegio sottopone la relativa questione alle parti presenti. Nei casi di particolare complessità della questione sollevata, il collegio, con ordinanza, assegna un termine non superiore a venti giorni per il deposito di memorie. La causa è decisa alla scadenza del termine, senza che sia necessario convocare un'ulteriore camera di consiglio. Se la causa non è definibile in rito, il collegio con ordinanza fissa la data dell'udienza pubblica. In ogni caso la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata [1] Articolo inserito dall'articolo 17, comma 7, lettera a) punto 1) del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. InquadramentoCon il d.l. 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, convertito con modificazioni in l. 6 agosto 2021, n. 113, il legislatore ha dettato tra l'altro disposizioni dirette a incidere sull'efficienza della giustizia, apportando alcune modifiche anche al codice del processo amministrativo. In particolare, in sede di conversione, con l'art. 17, comma 7, lett. a), n. 1, è stato introdotto un rito speciale accelerato per la definizione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione. Le finalità della disposizione, come in parte ricavabile dall'incipit del comma 7, sono quelle di “evitare la formazione di nuovo arretrato” e, al tempo stesso, smaltire l'arretrato pendente presso gli uffici della giustizia amministrativa. Ambito di applicazione e presupposti applicativiLa disposizione, pur essendo prevista in sede di conversione di un d.l. dedicato al PNRR, introduce all'interno del codice un nuovo rito che: sotto il profilo temporale si applica sia ai ricorsi notificati in data successiva alla sua entrata in vigore che ai nuovi ricorsi; in una prospettiva oggettiva, trova applicazione in tutti gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa e prescinde dal raggiungimento degli obiettivi del PNRR e dall'esistenza o meno di un arretrato pendente presso un determinato ufficio giudiziario. Il presupposto applicativo del nuovo rito è rappresentato dal fatto che il ricorso sia suscettibile di immediata definizione, anche se non è declinato il significato della espressione, che non sembra trovare un termine di comparazione all'interno del medesimo codice. In attesa di verificarne le interpretazioni giurisprudenziali, si rileva che la principale novità introdotta è rappresentata dalla deroga alla udienza pubblica e, quindi, da una estensione delle ipotesi in cui il procedimento è definibile in camera di consiglio anziché in udienza pubblica. L'applicazione del rito in mancanza del presupposto applicativo della disposizione appare pertanto suscettibile di integrare la causa di nullità di cui all'art. 87 (sul punto si veda commento sub art. 87), tuttavia, anche a prescindere dalle attenuazioni emerse nelle applicazioni giurisprudenziali rispetto alla nullità conseguente alla violazione del principio di pubblicità, il presupposto applicativo della norma è molto ampio e sembra, in prima approssimazione, attribuire al presidente un ampio potere discrezionale sulla selezione dei giudizi suscettibili di immediata definizione, eventualmente tramite il supporto dell'ufficio del processo. Una volta svolta tale opera di qualificazione, il presidente è tenuto a seguire il rito descritto dall'articolo in commento (a differenza dell'art. 71 bis, il legislatore non utilizza infatti il verbo “potere”). In mancanza di un riferimento normativo o di previsioni analoghe all'interno del codice, applicando il criterio ermeneutico letterale, il parametro dell'immediatezza sembra evocare la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria. Aderendo a tale interpretazione, pertanto, a prescindere dalla complessità della causa, dal suo valore o dalla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso, il rito in esame andrebbe sempre applicato, con i seguenti limiti: una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione; il collegio ritenga che la causa non sia di immediata definizione (perché, ad esempio, occorra integrare il contraddittorio ovvero sia necessario svolgere attività istruttoria). Tale interpretazione – estensiva dell'ambito di applicazione oggettivo del rito e che ne indica la relativa applicazione come obbligatoria – deve essere adattata ai principi costituzionali e all'art. 6 Cedu. Appare quindi necessario procedere ad un'applicazione restrittiva della norma che, in una prospettiva costituzionalmente e convenzionalmente conforme, escluda il rito in tutte le ipotesi in cui in base ai parametri costituzionali e convenzionali sia necessario garantire la pubblicità dell'udienza (sul punto si veda ancora commento sub art. 87, spec. § 5). Inoltre, la disposizione, interpretata in tal senso, appare difficilmente compatibile con l'organizzazione dei ruoli e degli uffici della giustizia amministrativa, posto che obbligherebbe il presidente a fissare in camera di consiglio tutti i ricorsi pendenti per i quali non sia necessario svolgere istruttoria o integrare il contraddittorio, mentre a riservare l'udienza pubblica ai soli procedimenti per i quali siano necessarie tali attività. Un'alternativa ricostruzione, compatibile con il criterio letterale e aderente alla ratio della disposizione, anche muovendo da un'interpretazione sistematica della norma, subordina l'applicazione della disposizione alla sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 74 per la decisione con sentenza in forma semplificata e, quindi, nel caso in cui il presidente ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. Con decreto 8 febbraio 2022 (in sostituzione del precedente decreto del 28 luglio 2021), recante linee guida per lo smaltimento dell'arretrato della giustizia amministrativa, il Presidente del Consiglio di Stato nel descrivere l'attività dell'ufficio per il processo, all'art. 3, precisa che “L'UpP esamina quotidianamente i ricorsi appena depositati al fine di accertare: a) se sussistano profili che ne rendano immediata la definizione, perché: presentano prima facie un vizio in rito, rilevabile d'ufficio dal Collegio; reiterano questioni affrontate dall'ufficio con giurisprudenza consolidata; b) se occorra acquisire documentazione istruttoria; c) se sia necessario disporre l'integrazione del contraddittorio”. Il decreto sembra quindi fare riferimento a un'interpretazione restrittiva degli enunciati linguistici in esame. In ogni caso, sotto un profilo sistematico, la norma non detta criteri prioritari in base ai quali scegliere le cause da fissare seguendo il citato rito. Deve comunque escludersi che il presidente sia tenuto a fissare alla prima camera di consiglio utile tutte – senza limiti quantitativi – le cause che presentino i requisiti descritti dalla norma. DisciplinaLa disposizione si articola in due commi. Il primo comma descrive il rito speciale , mentre il secondo analizza l'ipotesi in cui sia rilevata d'ufficio dal collegio una questione di rito idonea a definire il giudizio. L'applicazione del rito presuppone lo svolgimento di un'attività preliminare di qualificazione del ricorso come di immediata definizione, come evidenziato al paragrafo precedente. Tale attività compete al presidente che può svolgerla autonomamente o avvalendosi dell'ausilio dell'ufficio per il processo. L'Ufficio per il processo non è disciplinato, né definito all'interno del codice del processo amministrativo. Per individuarne la definizione e i relativi compiti occorre fare riferimento all'art. 53 ter l. 27 aprile 1982 n. 186 e agli artt. 11 ss. d.l. n. 80/2021, nonché al citato decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021. Dopo lo svolgimento dell'attività di qualificazione, il presidente fissa la trattazione del ricorso alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. La disposizione riprende testualmente l'art. 55, comma 5, in tema di misure cautelari collegiali (si veda sul punto il commento sub art. 55, spec. § 12) e consente di attribuire al destinatario della notifica un adeguato termine a difesa, costituito da un più ampio spazio temporale decorrente dalla notificazione (venti giorni) e dalla necessità che anche rispetto al deposito trascorra un periodo minimo (dieci giorni). Il legislatore garantisce il diritto di difesa e la conoscenza degli atti da parte del giudice e delle parti anche mediante l'introduzione di un termine (fino a due giorni prima della camera di consiglio) per il deposito di memorie e documenti. In conformità con le altre modifiche al codice introdotte dall'art. 17 d.l. n. 80 del 2021 (in particolare, n. 2 che modifica l'art. 73 introducendo il comma 1 bis), anche la norma in commento esclude la possibilità per le parti di chiedere il rinvio della trattazione della causa, salvi eccezionali motivi. Nel caso in cui sia concesso il rinvio, la trattazione del ricorso è fissata alla prima camera di consiglio utile successiva. Il contraddittorio su questioni di rito rilevate d’ufficioIl secondo comma disciplina l'ipotesi in cui il collegio rilevi d'ufficio e, quindi, in mancanza di eccezioni delle parti, una questione idonea a definire in rito il giudizio, introducendo una disciplina più analitica rispetto a quella prevista all'art. 73 comma 3 (si rinvia al relativo commento, spec. § 3). In particolare, la questione – ferma la possibilità che sia sottoposta alle parti con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza – è sottoposta dal collegio alle parti presenti e, quindi, definita con sentenza in forma semplificata. Nei casi di particolare complessità della questione sollevata, il collegio con ordinanza assegna un termine non superiore a venti giorni alle parti per il deposito di memorie. La causa è decisa alla scadenza del termine senza che sia necessario convocare un'ulteriore camera di consiglio. Se la causa non è definibile in rito, il collegio con ordinanza fissa la data dell'udienza pubblica. La decisione è comunque adottata con sentenza in forma semplificata. |