Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 182 nonies - (Accordi di ristrutturazione agevolati) 1 .

Francesco Maria Bartolini

(Accordi di ristrutturazione agevolati)1.

La percentuale di cui all'articolo 182-bis, primo comma, è ridotta della metà quando il debitore:

a) abbia rinunciato alla moratoria di cui all'articolo 182-bis, primo comma, lettere a) e b);

b) non abbia presentato il ricorso previsto dall'articolo 161, sesto comma, e non abbia richiesto la sospensione prevista dall'articolo 182-bis, sesto comma.

[1] Articolo inserito dall'articolo 20, comma 1, lettera f), del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 ottobre 2021, n. 147.

Inquadramento

L'art. 182-nonies costituisce una appendice dell'art. 182-bis, il cui contenuto esso modifica e ridimensiona. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, disciplinati da questa seconda disposizione, possono essere raggiunti in misura meno restrittiva, nei presupposti di fatto, in alcune situazioni in cui il rapporto tra debitore e creditori può dirsi lineare per quanto concerne le possibili opzioni a disposizione del debitore. Queste situazioni sono così indicate:

a) il debitore ha rinunciato alla moratoria di cui all'art. 182-bis, lett. a) e b). La disposizione richiamata impegna il debitore a soddisfare i creditori estranei all'accordo di ristrutturazione rispettivamente: a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti gia' scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. Essa consente, dunque, un differimento dell'esecuzione della prestazione.

b) il debitore non ha presentato il ricorso previsto dall'art. 161, comma sesto, vale a dire, la domanda di concordato con riserva, detto anche in bianco. La domanda produce effetti intermedi e preannuncia il deposito di un piano e di una relazione di attestato ad opera di un professionista: situazione, dunque, in fieri e finalizzata ad uno scopo diverso da quello dell'accordo di ristrutturazione.

c) il debitore non ha richiesto la sospensione prevista dall'art. 182-bis, sesto comma. Si tratta della richiesta al tribunale di disporre il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive che può essere formulata dall'imprenditore anche nel corso delle trattative preliminari all'accordo di ristrutturazione dei debiti e comunque prima della formalizzazione dell'accordo stesso.

In questi casi la percentuale dei crediti che i creditori devono rappresentare perché l'accordo abbia effetto è ridotta alla metà (vale a dire, al trenta per cento) del totale. Le condizioni richieste per l'agevolazione consentono di ridurre il margine di consenso preteso per la validità dell'accordo.

La norma in esame non specifica se le condizioni sopra indicate sono tra loro alternative o se debbono ricorrere cumulativamente. Verosimilmente è questa seconda fattispecie la scelta legislativa. Induce a ritenerlo il tenore della lettera b) nel cui testo due situazioni sono previste in modo unitario e non in forma di reciproca esclusione.

L'art. 182-decies si applica ai procedimenti per l'omologazione di accordi di ristrutturazione di debiti introdotti successivamente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 118/2021.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario