Processo amministrativo: udienze camerali da remoto e chiarezza degli scritti difensivi
31 Agosto 2021
Lo ha chiarito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia con il decreto n. 545/21, ricordando inoltre che «sulle parti del processo amministrativo incombe il dovere di chiarezza nella redazione degli scritti difensivi (art. 3 c.p.a.), che esige che ogni richiesta su cui il giudice debba provvedere sia formulata in termini chiari e univoci e non mediante formulazioni ambigue e prive di senso giuridico come la riserva di una domanda futura che non equivalendo, per definizione, alla domanda, non ha alcun valore giuridico e non determina alcun dovere del giudice di provvedere su di essa».
Nell'ambito di un'azione intentata per l'annullamento dell'aggiudicazione di un appalto per lavori di bonifica e messa in sicurezza di un'area ambientale, il Presidente ha confermato il rigetto dell'istanza di misure cautelari monocratiche per carenza del requisito del fumus boni iuris e conseguente impossibilità di apprezzare il periculum in mora. Dinanzi al TAR la parte ha infatti fatto riserva di chiedere un rinvio per proporre ricorso incidentale, ma non ha espressamente chiesto un rinvio né ha comunicato in modo univoco la volontà di procedere per tale via, né tantomeno è stata richiesta una discussione orale. Ai sensi dell'art. 60 c.p.a. infatti «il giudice può decidere con sentenza in forma semplificata in esito all'udienza cautelare, previo avviso alle parti, “salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti”, e nella specie non vi è stata alcuna dichiarazione siffatta, dichiarazione che, considerata la modalità di svolgimento dell'udienza da remoto, poteva e doveva essere esternata o nelle note di udienza o in sede di discussione orale previa richiesta della stessa che non vi è stata».
Il Presidente richiama dunque l'attenzione sul dovere di chiarezza che incombe sui difensori e che «esige che ogni richiesta su cui il giudice debba provvedere sia formulata in termini chiari e univoci e non mediante formulazioni ambigue e prive di senso giuridico come quella contenuta nell'atto di costituzione del [omissis], perché la riserva di una domanda futura non equivale, per definizione, alla domanda, non ha alcun valore giuridico e non determina alcun dovere del giudice di provvedere su di essa». |