Il principio della consecuzione delle procedure tra l’accordo di composizione della crisi e la liquidazione del patrimonio

La Redazione
01 Settembre 2021

Il Tribunale di Milano, nel caso in cui l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento sia convertito in liquidazione del patrimonio ex art. 14-quater L. n. 3/2012, ritiene applicabile il principio della consecuzione tra procedure,

Il Tribunale di Milano, nel caso in cui l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento sia convertito in liquidazione del patrimonio ex art. 14 quater L. n. 3/2012, ritiene applicabile il principio della consecuzione tra procedure, già previsto dall'art. 69 bis, comma 2, l. fall. per il fallimento e il concordato preventivo.

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