Banca non ammessa al passivo se non dimostra tutti gli estratti conto
07 Settembre 2021
Una Banca proponeva opposizione avverso il provvedimento con cui il giudice delegato del fallimento della C. s.a.s. aveva rigettato la sua istanza di ammissione al passivo di un credito. Il Tribunale di Padova rigettava tale opposizione, «poiché non era stato depositato l'intero estratto conto del conto corrente su cui erano regolate le anticipazioni contro cessioni di crediti». La cessionaria del suddetto credito, S. s.r.l., ricorre in Cassazione deducendo la violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 2697 c.c.. Sostiene, infatti, di aver adeguatamente provato, «con la produzione degli estratti anticipi in essere e tutti i singoli contratti di anticipazione, sia la parte capitale del credito, sia gli addebiti per commissioni e interessi». La doglianza è infondata. La Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare che «la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito» (Cass. civ. n. 1634/2020, n. 17313/2020, n. 26769/2018, n. 13395/2018 e n. 26366/2017). Inoltre, secondo la S.C. «qualora una banca intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni» (Cass. civ. n. 23313/2018, n. 22208/2018, n. 15219/2019, n. 9365/2018). Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che non sono stati depositati né gli estratti conto dall'inizio del rapporto di conto corrente né quelli relativi alla limitata fase successiva all'avvio del rapporto di finanziamento, non consentendo così la possibilità di verificare in che misura il debito fosse stato restituito dalla società fallita. Per tutti questi motivi la S.C. dichiara inammissibile il ricorso.
Fonte: dirittoegiustizia.it |