La Suprema Corte in tema di fallimento e socio occulto

La Redazione
15 Settembre 2021

Al fine dell'applicazione dell'art. 147 L.F., è sufficiente il riscontro, oltre che della situazione normale di una società che esista nella realtà e come tale operi nei rapporti con i terzi, anche delle situazioni anomale costituite dalla società meramente apparente nei confronti dei terzi, pure se inesistente, ma non esteriorizzata. Queste due ultime situazioni, peraltro, in relazione alla diversità di presupposti, si pongono su un piano alternativo; pertanto, l'estensione del fallimento di un imprenditore individuale ad altro soggetto, previo riscontro di una società di fatto, non può essere contraddittoriamente giustificata in base al contemporaneo accertamento, in detto soggetto, della qualità di socio apparente e di socio occulto.

Al fine dell'applicazione dell'art. 147 l.fall., è sufficiente il riscontro, oltre che della situazione normale di una società che esista nella realtà e come tale operi nei rapporti con i terzi, anche delle situazioni anomale costituite dalla società meramente apparente nei confronti dei terzi, pure se inesistente, ma non esteriorizzata. Queste due ultime situazioni, peraltro, in relazione alla diversità di presupposti, si pongono su un piano alternativo. Ne consegue che l'estensione del fallimento di un imprenditore individuale ad altro soggetto, previo riscontro di una società di fatto, non può essere contraddittoriamente giustificata in base al contemporaneo accertamento, in detto soggetto, della qualità di socio apparente e di socio occulto».

La Corte d'Appello di Palermo rigettava il reclamo di S.P. avverso la pronuncia con cui il Tribunale locale aveva dichiarato il fallimento della società tra l'appellante e M.G.

I giudici d'appello ritenevano irrilevante «il difetto di prova della partecipazione di S.P. agli utili e alle perdite, circostanza ritenuta ex se non sufficiente ad escludere la qualità di socio occulto».

S.P. ricorre in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 147, comma 5, l.fall., in relazione all'art. 2247 c.c., in quanto la Corte di merito avrebbe fondato la sua decisione su fatti che non dimostrerebbero la sua partecipazione agi utili e alle perdite, né la sua qualità di socio occulto.

Il ricorso è stato ritenuto fondato, emergendo, caso di specie, la qualità di socioapparente” del ricorrente, ovvero di soggetto come tale ritenuto dai terzi.

La Corte di cassazione ha già avuto modo di sottolineare che «l'esteriorizzazione del vincolo sociale - ossia l'idoneità della condotta ad ingenerare all'esterno il ragionevole affidamento circa l'esistenza di una società - rilevante nei rapporti esterni ed idoneo a far sorgere la responsabilità solidale dei soci, ai sensi dell'art. 2297 c.c. e quindi anche ai fini della estensione del fallimento l. fall., ex art. 1447» (Cass. n. 4529/2008 e n. 11491/2004), «è però fenomeno concettualmente distinto dall'esistenza di una società di fatto o irregolare, che nei rapporti interni richiede una rigorosa valutazione del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale, quali il fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite e l'affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi» (Cass. n. 5961/2010, n. 8981/2016, n. 9604/2017, n. 27541/2019 e n. 896/2020).

La S.C. ha, inoltre, chiarito da tempo che «al fine dell'applicazione dell'art. 147 l.fall., è sufficiente il riscontro, oltre che della situazione normale di una società che esista nella realtà e come tale operi nei rapporti con i terzi, anche delle situazioni anomale costituite dalla società meramente apparente nei confronti dei terzi, pure se inesistente, ma non esteriorizzata. Queste due ultime situazioni, peraltro, in relazione alla diversità di presupposti, si pongono su un piano alternativo. Ne consegue che l'estensione del fallimento di un imprenditore individuale ad altro soggetto, previo riscontro di una società di fatto, non può essere contraddittoriamente giustificata in base al contemporaneo accertamento, in detto soggetto, della qualità di socio apparente e di socio occulto» (Cass. civ. n. 1708/2981).

Per questi motivi il Collegio accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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