Regime di proroga delle concessioni nelle more di procedure di gara per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale
14 Settembre 2021
Nel passaggio da una gestione del servizio di trasporto pubblico fondata su rapporti concessori ad un diverso sistema di affidamento mediante la stipula di contratti di servizio all'esito di procedure di gara, la proroga delle concessioni in essere disposta con provvedimenti di emergenza al fine di assicurare la continuità delle prestazioni erogate è sottoposta, ai sensi dell'art. 5, comma 5, Regolamento CE n. 1370/2007, ad un termine massimo di durata pari a due anni. Tale termine deve riferirsi alla durata complessiva del rapporto rispetto alla scadenza originariamente prevista e non alla singola proroga, come esplicitato anche dalle successive modiche normative (Regolamento UE n. 2338/20169) e in coerenza con gli obiettivi di massima tutela della concorrenza a garanzia della qualità dei servizi offerti, desumibili dai principi vigenti in materia, nonché con la ratio dell'istituto in esame finalizzato ad evitare il rischio di interruzioni nella fornitura. Peraltro, alla fattispecie in esame non si applicano le norme del Codice dei contratti pubblici, che disciplinano la proroga e l'uso della procedura negoziata, come espressamente previsto dall'art. 18, comma 1, lett. a, D.lgs. n. 50/2016. |