Sui presupposti per la risarcibilità del danno da perdita di chance
14 Settembre 2021
La chance ha una propria rilevanza giuridica come spettanza attuale della possibilità di conseguire un bene finale, rispetto alla quale non può richiedersi la prova di un'elevata probabilità di realizzazione del risultato finale. Del resto, ciò che caratterizza il danno da perdita di chance è l'impossibilità di conoscere quanto la condotta, che è certamente causa della perdita della possibilità di aggiudicarsi il vantaggio, abbia inciso sul mancato conseguimento del bene finale. Il giudizio probabilistico opera piuttosto al fine di quantificare in via equitativa il valore di tale possibilità, la sola risarcibile, purché “seria” dovendo la sua lesione integrare un danno ingiusto. Il risarcimento del danno da perdita di chance è, allora, subordinato ad un rigoroso accertamento dell'imputabilità della perdita di tale possibilità, che già appartiene al patrimonio del danneggiante, alla condotta dell'amministrazione posta in essere in violazione di una norma che ove osservata avrebbe garantito il possibile conseguimento del bene finale. Circostanze che ricorrono nel caso in esame in cui l'amministrazione prorogando illegittimamente le concessioni in essere ha sacrificato la possibilità del ricorrente di subentrare e concorrere per l'affidamento del servizio. |