Il mancato svolgimento in pubblica seduta dell’apertura delle buste in un procedimento telematico è una mera irregolarità non viziante
16 Settembre 2021
Il caso. A seguito di una procedura aperta, espletata in modalità telematica, per l'affidamento del servizio di gestione di un asilo indetta dal Comune, la seconda classificata proponeva ricorso dinanzi al giudice amministrativo lamentando, tra l'altro, il mancato svolgimento, da parte della stazione appaltante, in “seduta pubblica” dell'apertura dell'offerta tecnica e della verifica dei documenti richiesti.
Nello specifico, la ricorrente rilevava che la procedura fosse invalida, avendo, la stazione appaltante effettuato le suddette operazioni in seduta riservata.
Ciò che rileva è il fatto che la ricorrente, pur consapevole che il principio di pubblicità delle sedute di apertura delle offerte tecniche è derogato nelle procedure telematiche, riteneva che la procedura fosse a prescindere viziata per un'inosservanza di un vincolo liberamente assunto dall'amministrazione previsto espressamente, nel caso di specie, in una lex specialis.
La soluzione del TAR Friuli-Venezia Giulia. Il Collegio, richiamando l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.13 del 2011, ha precisato sin da subito che è vero che l'apertura in seduta pubblica delle buste risponde all'esigenza di assicurare ai partecipanti alla gara una ricognizione trasparente, oltre che dell'integrità dei plichi, anche del relativo contenuto documentale, al fine di garantire ciascun concorrente dal rischio di manipolazioni successive delle offerte proprie e di quelle altrui, eventualmente dovute ad inserimenti, sottrazioni o alterazioni di documenti (Cons. St., A.P., 28 luglio 2011, n. 13).
Tuttavia, per quel che qui rileva, il Giudice di primo grado ha precisato che lo svolgimento della gara in modalità telematica esclude, grazie alle sue caratteristiche, il rischio di una manipolazione delle offerte successiva alla loro presentazione.
Invero, richiamando una recente decisione del Consiglio di Stato, ha affermato che “il caricamento della documentazione sulla piattaforma informatica messa a disposizione dei concorrenti consente, di tracciare in maniera incontrovertibile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti e la stazione appaltante, oltre a garantire un'immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione, di ogni eventuale tentativo di alterazione” (Cons. St., sez. I, V, 1° marzo 2021, n. 1700).
Secondo il Collegio, la violazione suddetta deve essere considerata alla stregua di una mera irregolarità non viziante e non idonea ad inficiare la validità dell'aggiudicazione.
L'aver agito in difformità a tale previsione ha quindi integrato un vizio procedurale privo di qualsiasi impatto, anche solo potenziale, sulla posizione sostanziale dei partecipanti.
Invero, l'integrità delle offerte era garantita di per sé – e al più ampio livello - dagli strumenti telematici adoperati.
In conclusione, l'inidoneità della violazione a ledere il bene giuridico tutelato è conseguenza della metodologia telematica adottata, che svuota di significato la pubblicità delle operazioni di gara. |