Procedimento camerale dinanzi alla corte di cassazione

20 Marzo 2026

Con la riforma operata dal d.lgs. n. 149/2022 è stato introdotto un unico modello di procedimento camerale, con la soppressione della sezione filtro.

Inquadramento

All'esito della riforma del processo civile in cassazione di cui all'art. 1-bis del d.l. 168/2016, convertito, con modificazioni, in l. 197/2016, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa, le modalità di svolgimento del procedimento di legittimità, secondo il modello dell'udienza pubblica piuttosto che secondo il modello camerale, sono connotate da una netta inversione di tendenza: il modello dell'udienza pubblica, da modello base, si tramuta in modello eccezionale mentre lo strumento «normale» di svolgimento del processo di legittimità diventa quello camerale, che appunto si conclude con una pronuncia avente la forma di ordinanza, emessa in camera di consiglio senza la partecipazione del pubblico ministero e dei difensori delle parti. Il doppio binario nello smaltimento dei ricorsi di legittimità si sviluppa, dunque, in base a un modello ordinario di tipo camerale e a un modello statisticamente ridotto, imperniato sullo svolgimento dell'udienza pubblica. Infatti, secondo la locuzione adoperata dall'art. 375, comma 2, n. 4-quater, del codice di rito, la Corte, sia a sezioni unite sia a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblica udienza (e allorché il ricorso sia inammissibile, improcedibile, riguardi le istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione, salva l’applicazione del primo comma, attenga ai casi di correzione di errore materiale, inerisca alle azioni di revocazione e opposizione di terzo). Per converso, ai sensi dell’art. 375, primo comma, c.p.c., la trattazione avviene in pubblica udienza quando la questione di diritto sulla quale le sezioni unite o la sezione semplice deve pronunciare sia di particolare rilevanza o concerna l’azione di revocazione per contrarietà alla CEDU ex art. 391-quater c.p.c. o, ancora, laddove il ricorso sia stato rimesso in pubblica udienza in esito allo svolgimento della camera di consiglio che non ha definito il giudizio. Dalla formula utilizzata si evince che il modello dell'adunanza camerale non partecipata, davanti alle sezioni unite e alla sezione semplice, costituisce il modello-base mentre si potrà ricorrere all'ipotesi eccezionale dello svolgimento dell'udienza pubblica, con discussione orale e pronuncia della sentenza, solo nei casi particolari in cui la controversia abbia valenza «nomofilattica».

Peraltro, sul significato di valore nomofilattico della questione ricorrono non pochi dubbi, anche in ragione del raffronto con l'ipotesi che giustifica la rimessione della controversia alle sezioni unite, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., disposizione in forza della quale il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite, oltre che sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, ossia nell'ipotesi in cui sia integrato un contrasto tra le sezioni, anche nell'ipotesi che si tratti di questione di massima di particolare importanza. Sul piano concettuale la particolare rilevanza della questione di diritto, che legittima la trattazione secondo il modello dell'udienza pubblica, non corrisponde alla particolare importanza della questione di massima, che giustifica invece la rimessione della questione alle sezioni unite. Sebbene le due espressioni siano omogenee sul piano qualitativo, differiscono sul piano quantitativo: la questione con valenza nomofilattica si identifica con i profili che assumono rilievo sull'esatta osservanza e sull'uniforme interpretazione della legge nonché sull'unità del diritto oggettivo ex art. 65 dell'ordinamento giudiziario (di cui al r.d. 12/1941); tra queste solo quelle che assumono un peculiare significato per l'interesse sotteso alla questione di diritto da trattare – e per i riflessi che la relativa decisione può produrre – possono essere assegnate alle sezioni unite. Dovrebbero così essere trattate in udienza pubblica le questioni nuove, quelle controverse e, infine, quelle per le quali si profili l'opportunità di un mutamento giurisprudenziale. Gli stadi attraverso cui si sviluppa la questione di diritto sono quindi tre: da una parte lo jus litigatoris, che giustifica la trattazione in camera di consiglio, allorché la pronuncia impugnata sia viziata da errori nella ricostruzione del fatto oppure da errori di diritto non rientranti nella categoria delle questioni con valenza nomofilattica, come quelli relativi alla sussunzione della norma al fatto, cioè legati alla premessa minore dell'attività logica del giudice; dall'altra lo jus constitutionis, che si riscontra laddove la pronuncia impugnata sia affetta da errori di diritto sulla esistenza e/o sul contenuto delle norme, ossia da errori giuridici posti nella premessa maggiore dell'attività logica del giudice; infine, ove l'affermazione di un diritto inesistente o la negazione di un diritto esistente abbia particolare rilevanza per i riflessi che la decisione sull'argomento può avere sull'ordinamento giuridico, anche alla stregua della tipologia della situazione giuridica soggettiva di cui si invoca tutela, la questione dovrebbe essere rimessa alle sezioni unite. Ne discende che le fattispecie in cui ricorra l'omissione di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5, c.p.c., ovvero in cui sia disatteso in concreto un precetto di legge o un principio di diritto, senza che sia affermato alcun principio giuridico errato in contrasto col diritto vivente, sono da ricondurre alla trattazione in camera di consiglio presso le sezioni semplici; viceversa, ove il vizio fatto valere si traduca nell'affermazione dell'esistenza di un diritto che non ricorre o nella negazione di un diritto che merita tutela, la trattazione dovrebbe essere riservata all'udienza pubblica. Incompatibile con la trattazione camerale è altresì l'enunciazione d'ufficio del principio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., che per definizione implica il riferimento ad una questione di diritto che riveste il requisito della particolare importanza, idoneo a legittimare la trattazione in udienza pubblica (Cass. civ., sez. III, ord. 9 marzo 2018, n. 5665; contra Cass. civ., sez. I, ord. 20 aprile 2021, n. 10396). Analoga conclusione dovrebbe valere allorché l'enunciazione del principio di diritto non avvenga d'ufficio, ma sia richiesta dal procuratore generale ai sensi dell'art. 363, comma 1, c.p.c.

In evidenza

In tema di giudizio di cassazione, l'art. 375 c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. 149/2022, delinea un rapporto di regola-eccezione, secondo cui i ricorsi sono normalmente destinati ad essere definiti all'esito dell'adunanza camerale nelle forme previste dall'art. 380-bis.1 c.p.c., salvo nei casi di revocazione ex art. 391-quater c.p.c. e di particolare rilevanza della questione di diritto, ipotesi quest'ultima non ricorrente ove la questione sia già stata risolta dalla Corte ovvero qualora il principio di diritto da enunciare sia solo apparentemente nuovo, perché conseguenza della mera estensione di principi già affermati, seppur in relazione a fattispecie concrete diverse rispetto a quelle già vagliate (Cass. civ., sez. un., ord. 19 febbraio 2024, n. 4331).

Il procedimento camerale all'esito della riforma Cartabia

Il giudizio di cassazione conosceva, anche per effetto del susseguirsi delle riforme che hanno tentato di rendere più efficiente il funzionamento della Corte, una pluralità di riti, ciascuno con le proprie peculiarità e con termini differenti per i rispettivi adempimenti: il procedimento per i ricorsi assegnati alle sezioni unite, in pubblica udienza o in camera di consiglio; il procedimento per la decisione, in camera di consiglio, dei ricorsi inammissibili ovvero manifestamente infondati o ancora manifestamente fondati; il procedimento in camera di consiglio per la generalità dei ricorsi assegnati alla sezione semplice; il procedimento con trattazione in pubblica udienza dei ricorsi aventi ad oggetto una questione di diritto di particolare rilevanza; il procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza.

Il d.lgs. 149/2022 ha soppresso la «apposita sezione» (sesta sezione o sezione filtro) di cui all’art. 376 c.p.c., introdotta dalla l. 69/2009, abrogandone il relativo rito, come regolato dall’art. 380-bis c.p.c. secondo la formulazione allora vigente. I riti camerali sono stati unificati, con la previsione di un unico «procedimento per la decisione in camera di consiglio». Cosicché il rito rimane quello disciplinato all’art. 380-bis.1: muta la rubrica e il procedimento viene riferito sia alla sezione semplice sia alle sezioni unite. Il procedimento, per «la sua vocazione unificante», assorbe il rito per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza. Resta fermo l’art. 380-ter c.p.c., di cui sono abrogati il secondo e terzo comma: l’ormai unico comma si limita ad affermare l’applicazione dell’ “ordinario” procedimento in camera di consiglio e il deposito delle conclusioni scritte da parte del pubblico ministero.

Il procedimento camerale non muta nella sua sostanza, bensì viene solo reso «maggiormente rispondente alle finalità della legge delega». Il rito, al fine di «favorire il contraddittorio scritto tra le parti», «diventa più disteso»: la fissazione dell’adunanza è comunicata alle parti 60 giorni prima, il pubblico ministero ha facoltà di depositare le proprie conclusioni scritte non oltre 20 giorni prima dell’adunanza, mentre le memorie delle parti, sintetiche e aventi valenza meramente illustrativa, vanno depositate 10 prima dell’adunanza.

In evidenza

Nel giudizio di cassazione svolto nelle forme del procedimento in camera di consiglio, non essendo prevista la fase della discussione orale propria dell'ordinario giudizio di legittimità in pubblica udienza, non è ammissibile la costituzione tardiva del difensore mediante deposito di procura speciale rilasciata ai fini della partecipazione alla discussione, poiché la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti, il concorso dei quali, alla fase decisoria, può realizzarsi in forma scritta, mediante il deposito di memorie (Cass. civ., sez. I, ord. 25 ottobre 2018, n. 27124).

Il protocollo d'intesa raggiunto tra la Corte di cassazione, il CNF e l'Avvocatura generale dello Stato il 15 dicembre 2016, sulla trattazione dei ricorsi presso le sezioni civili della Corte di cassazione, prevede altresì che dette memorie, predisposte in vista della trattazione camerale, non superino, di regola, il numero di 15 pagine. Ovviamente le memorie non possono contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte (Cass. civ., sez. VI-III, ord. 27 agosto 2020, n. 17893; Cass. civ., sez. II, ord. 28 novembre 2018, n. 30760; Cass. civ., sez. V, ord. 19 maggio 2017, n. 12657). In conseguenza, non possono neanche dedurre nuovi fatti (recte causae petendi), a sostegno del medesimo diritto etero-determinato fatto valere in giudizio (Cass. civ., sez. III, ord. 26 febbraio 2019, n. 5503).

Si contraggono invece – seguendo un preciso criterio direttivo della legge delega – i tempi della decisione: l’ordinanza, «sinteticamente motivata, è depositata al termine della camera di consiglio, ma il collegio può riservarsi il deposito nei successivi sessanta giorni». La previsione desta qualche perplessità: da un lato, si è sottolineata la sua superfluità, stante che, già in base alla precedente formulazione della disposizione, era possibile l’immediato deposito dell’ordinanza; dall’altro lato, l’immediato deposito sembra essere, nell’ottica del legislatore, la regola e il deposito successivo l’eccezione, quando invece – salvo svuotare di significato il ruolo della discussione collegiale con la partecipazione di cinque giudici – il deposito immediato non potrà che essere per lo più limitato ai casi di decisione di ricorsi seriali, inammissibili o improcedibili.

In evidenza

In caso di mancata comunicazione telematica, da parte della cancelleria, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. a causa di invalido indirizzo PEC del difensore (e, quindi, per causa imputabile al destinatario), è rituale la comunicazione effettuata all'indirizzo PEC della parte, analogamente alle ipotesi in cui viene meno la difesa (ad esempio, per decesso del difensore), trattandosi di modalità più garantista di quella, pur corretta, della comunicazione in cancelleria ai sensi dell'art. 366 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente (Cass. civ., sez. III, ord. 18 dicembre 2024, n. 33219).

Il procedimento camerale all'esito della richiesta di decisione dopo la proposta di definizione accelerata

All’esito della soppressione della sesta sezione e del relativo procedimento, è stato introdotto un rito nuovo, «accelerato» rispetto all’ordinario procedimento camerale, volto alla definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. Per la definizione del ricorso manifestamente fondato non è dettata quindi – a differenza del precedente sistema – alcuna corsia specifica.

L’art. 380-bis c.p.c., secondo il nuovo testo, prevede che, all’esito dell’esame dei ricorsi, esame che avviene presso ciascuna sezione, il presidente della medesima o un suo delegato formulino una propostaanch’essa «sintetica» – di definizione del giudizio, ove sia appunto ravvisata l’inammissibilità, l’improcedibilità ovvero la manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta – prosegue il primo comma dell’articolo – è comunicata (ad opera della cancelleria) ai difensori delle parti.

La parte ricorrente – specifica il secondo comma, così escludendo il controricorrente o chi si sia soltanto costituito – deve chiedere la decisione nel termine di 40 giorni dalla comunicazione della proposta.

Per i procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, ai sensi del d.lgs. n. 164/2024, non è più previsto, come nella formulazione originaria di cui alla riforma Cartabia, che la richiesta con «istanza sottoscritta dal difensore» sia munita di una nuova procura speciale.

In mancanza della richiesta di decisione, «il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’art. 391» c.p.c. Il legislatore ha, quindi, creato una ipotesi di rinuncia tacita – per facta concludentia – al ricorso per cassazione. Dunque, decorso il termine di 40 giorni senza la richiesta di decisione, il processo si estingue, con l’esenzione dal pagamento del contributo unificato. L’art. 380-bis c.p.c. nulla dice sulle spese, limitandosi appunto a richiamare l’art. 391 c.p.c. Sicché, nel caso di costituzione del controricorrente, vi sarà la condanna alle spese in suo favore.

Infine, ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., se la parte tempestivamente chiede la decisione, deve essere fissata la camera di consiglio ex art. 380-bis.1 c.p.c. e, ove il giudizio venga definito in conformità alla proposta, la Corte applica il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.

In evidenza

Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149/2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass. civ., sez. un., sent., 10 aprile 2024, n. 9611).

Orientamenti in contrasto

Dopo la riforma recata dal d.l. 168/2016 (conv., con modif., dalla l. n. 197/2016), in caso di inammissibilità del controricorso perché tardivo, deve comunque ritenersi consentito il deposito della memoria ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., risultando ora l'unica altra attività difensiva permessa nel procedimento a struttura camerale e, quindi, equiparata o sostitutiva della partecipazione alla pubblica udienza, che è sempre stata, invece, pacificamente ammessa pur in presenza di ricorso inammissibile.

Cass. civ., sez. VI-III, ord. 24 maggio 2017, n. 13093; Cass. civ., sez. lav., ord. 27 febbraio 2017, n. 4906

In tema di giudizio di cassazione, è inammissibile una «memoria di costituzione» presentata dalla parte intimata che non abbia previamente notificato al ricorrente il controricorso nel termine previsto dall'art. 370 c.p.c., né tale parte potrebbe giovarsi della facoltà di presentare memorie in vista dell'adunanza camerale prevista dall'art. 380-bis c.p.c., come modificato dalla l. n. 197/2016, quando, alla data di entrata in vigore di tale legge, aveva ancora la possibilità di ottemperare al disposto dell'art. 370 c.p.c., atteso che in tale caso sarebbe stato suo onere dapprima notificare il controricorso, ancorché tardivamente, e poi interloquire con la memoria di cui al citato art. 380-bis c.p.c.

Cass. civ., sez. V, ord., 24 agosto 2018, n. 21105; Cass. civ., sez. I, 15 novembre 2017, n. 27140; Cass. civ., sez. VI-III, ord. 20 ottobre 2017, n. 24835

L'inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibili anche le memorie depositate dalla parte intimata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., in quanto, divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l'eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell'art. 370 c.p.c., di cui la parte inosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che venuta a mancare tale udienza alcuna attività difensiva è più consentita. 

Cass. civ., sez. lav., ord. 29 ottobre 2020, n. 23921

Conclusioni

Deve, in ogni caso, escludersi che la trattazione secondo il modello camerale non partecipato sia lesiva dei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost. E ciò nella parte in cui il procedimento camerale davanti alla sezione semplice non esige alcuna previa giustificazione dell'incardinamento di tale modalità di trattazione. Infatti, a fronte del nuovo rito camerale di legittimità non partecipato, il principio di pubblicità dell'udienza, pur previsto dall'art. 6 CEDU ed avente rilievo costituzionale, non riveste carattere assoluto e può essere derogato in presenza di particolari ragioni giustificative, ove obiettive e razionali (Corte cost., sent. 11 marzo 2011, n. 80), da ravvisarsi in relazione alla conformazione complessiva di tale procedimento camerale, funzionale alla decisione di questioni di diritto di rapida trattazione, che non rivestono peculiare complessità. Trattandosi di un tendenziale procedimento ordinario per il contenzioso non connotato da valenza nomofilattica, il rito camerale è ispirato ad esigenze di semplificazione, snellimento e deflazione del contenzioso, in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU, nonché di quello di effettività della tutela giurisdizionale. Tanto più che, in tale rito camerale di legittimità non partecipato, la garanzia del contraddittorio, costituente il nucleo indefettibile del diritto di difesa costituzionalmente tutelato, è assicurata dalla trattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni, quale esito di un bilanciamento, non irragionevolmente effettuato dal legislatore nell'ambito del potere di conformazione degli istituti processuali, tra le esigenze del diritto di difesa e quelle, del pari costituzionalmente rilevanti, di speditezza e concentrazione della decisione (Cass. civ., sez. III, sent. 17 gennaio 2019, n. 1067; Cass. civ., sez. VI-V, ord., 2 marzo 2017, n. 5374; Cass. civ., sez. VI-V, ord. 2 marzo 2017, n. 5371).

Per l'effetto, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. dell'art. 380-bis c.p.c. (nel testo introdotto dal d.l. n. 168/2016, conv., con modif., dalla l. n. 197/2016), costituendo non irragionevole esercizio del potere legislativo di conformazione degli istituti processuali la scelta di assicurare un contraddittorio solo cartolare alla decisione, in sede di legittimità, di questioni prive di rilievo nomofilattico, all'esito di una mera proposta di trattazione camerale da parte del consigliere relatore che, in quanto semplice ipotesi di esito decisorio, non è vincolante per il collegio, il quale, pertanto, ove intenda porre a base della decisione una questione rilevata d'ufficio, può ripristinare l'interlocuzione delle parti secondo il paradigma dell'art. 384, comma 3, c.p.c., deponendo in tal senso un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dello stesso art. 380-bis c.p.c. (Cass. civ., sez. VI-III, ord. 10 gennaio 2017, n. 395). Al contempo, è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione al principio di parità delle armi – dell'art. 380-bis c.p.c., nella parte in cui prevede termini sfalsati per il deposito delle memorie di parte e delle conclusioni scritte del P.M. nel procedimento per la decisione in camera di consiglio, introdotto dall'art. 1-bis, primo comma, lett. e), del d.l. n. 168/2016, conv., con modif., in l. 197/2016. Rientra, infatti, nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite imposto dall'art. 3 Cost. all'adozione di soluzioni obiettivamente irrazionali, la costruzione dei modelli processuali, cosicché l'anticipazione del termine per il deposito delle conclusioni scritte del P.M., mentre consente anche a quest'ultimo l'esposizione delle proprie ragioni in diritto e assicura così l'effettività del contraddittorio, appare funzionale a garantire il precetto costituzionale della ragionevole durata del processo ed è coerente con il profilo strutturale del procedimento camerale, nel quale non sussistono esigenze nomofilattiche o di particolare complessità e nel quale dunque l'intervento del P.M. avviene a tutela dell'interesse della legge, come autonoma prospettazione super partes della soluzione giuridica della controversia (Cass. civ., sez. III, ord. 11 dicembre 2023, n. 34409 e 13 ottobre 2017, n. 24088).

In ultimo, il fatto che la trattazione camerale davanti alla sezione ordinaria non richiede la formulazione di alcuna proposta a cura del relatore designato, diversamente dal rito camerale all’esito della richiesta di decisione avverso proposta di definizione accelerata, non integra la violazione dei citati parametri costituzionali, in quanto il rito camerale davanti alla sezione semplice può, allo stato, considerarsi il modello di trattazione «normale» dei ricorsi di legittimità per i casi in cui non ricorrano le ipotesi particolari di decisione che giustificano la trattazione in pubblica udienza. In conseguenza, non è richiesto che sia indicata la causale che propizia siffatta forma di trattazione ordinaria. A fronte di tale modello preferenziale, scelto dal legislatore per la trattazione dei procedimenti in cassazione, il rito camerale assicura comunque il contraddittorio, seppure in via cartolare, comprimendo le garanzie proprie del contraddittorio nell'udienza pubblica per obiettive esigenze di contenimento dei tempi di svolgimento del processo di legittimità e di incremento della produttività.

Riferimenti

 A. Briguglio, Le nuove regole sul giudizio civile di cassazione: per i singoli casi normali e per i casi a valenza nomofilattica. La scelta «fior da fiore» di una Suprema Corte ristretta nei limiti dell'art. 111 Cost., in Giust. civ., 2017, 301 ss.;

 A. Carratta, Le più recenti riforme del processo civile, Torino 2017;

E. Campese, Il nuovo giudizio camerale civile di Cassazione, in Foro it., 2017, V, 18 ss.;

L.P. Comoglio, Giudizio di legittimità, trattazione camerale «non partecipata» e processo «equo», in La nuova giur. civ. comm., 2017, I, 1028 ss.;

G. Costantino, Note sulle «misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione», in Foro it., 2017, V, 7 ss.;

P. Curzio, Il ricorso per cassazione: viaggio all'interno della Corte, in Foro it., 2017, V, 48 ss.;

D. Dalfino, Il nuovo volto del procedimento in Cassazione, nell'ultimo intervento normativo e nei protocolli di intesa, in Foro it., 2017, V, 6 ss.;

A. Didone - M. Di Marzio (a cura di), La riforma del giudizio di cassazione, Milano, 2017;

F. Ferraris, Adunanza camerale e pubblica udienza nel nuovo giudizio di cassazione, in Riv. dir. proc., 2018, 4-5, 1226 ss.;

C. Punzi, La nuova stagione della Corte di Cassazione e il tramonto della pubblica udienza, in Riv. dir. proc., 2017, 9 ss.;

B. Sassani, Giudizio sommario di cassazione e illusione nomofilattica, in Riv. dir. proc., 2017, 35 ss.;

G. Scarselli, In difesa della pubblica udienza in Cassazione, in Foro it., 2017, V, 30 ss.

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