Trasferimento d'azienda oggetto di procedura fallimentare e continuità dei rapporti di lavoro
17 Settembre 2021
Ai fini dell'operatività degli effetti previsti dalla L. n. 428/1990 (art. 47, comma 5 - esclusione dei lavoratori eccedentari dal passaggio presso il cessionario), in caso di trasferimento di imprese o parti di esse il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare non occorre il requisito della cessazione dell'attività di impresa, da riferire esclusivamente alla procedura di amministrazione straordinaria.
La Corte d'Appello di Torino, confermando la pronuncia del Tribunale, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato da una s.p.a. in liquidazione a due lavoratori non ritenendo sussistenti i requisiti indicati dalla legge. In particolare, i giudici rilevavano che la società era stata dichiarata fallita ma che il servizio pubblico locale non era stato mai interrotto e quindi riteneva che i lavoratori dovevano ritenersi trasferiti presso la società cessionaria. La società ricorreva in Cassazione avendo la Corte distrettuale ritenuto "inoperativa" la deroga alla continuità dei rapporti di lavoro introdotta dalla L. n. 428/1990, in quanto il presupposto della "non prosecuzione o cessazione dell'attività" accomunerebbe "tutte" indistintamente le tipologie di imprese elencate nella prima parte della norma, comprese quelle per le quali è intervenuta dichiarazione di fallimento. I Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso affermando che «nell'ipotesi di trasferimento d'azienda, ai fini dell'operatività degli effetti previsti dalla L. n. 428/1990, art. 47, comma 5 (esclusione dei lavoratori eccedentari dal passaggio presso il cessionario), in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare non accorre il requisito della cessazione dell'attività di impresa, di essa costitutivo, da riferire esclusivamente alla procedura di amministrazione straordinaria».
Fonte: dirittoegiustizia.it
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