Decreto Legge - 24/08/2021 - n. 118 art. 7 - Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari 1Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari1 [1. Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 6, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 6, comma 1, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'iscrizione dell'istanza è cancellata dal registro delle imprese 2. 2. L'imprenditore, unitamente al ricorso, deposita: a) i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta; b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso; c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella; d) un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare; e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata; f) l'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata 3. 3. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso , fissa, con decreto, l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Il decreto è notificato dal ricorrente con le modalità indicate dal tribunale che prescrive, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento. Il tribunale, se verifica che il ricorso non è stato depositato nel termine previsto dal comma 1, dichiara l'inefficacia delle misure protettive senza fissare l'udienza prevista dal primo periodo. Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza.4 4. All'udienza il tribunale, sentiti le parti e l'esperto e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, costoro devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti. Su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori 5. 5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni. 6. Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti. 7. I procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgono nella forma prevista dagli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo. Contro l'ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.] [1] e successivamente abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83. [2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 21 ottobre 2021, n. 147, in sede di conversione. [3] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, della Legge 21 ottobre 2021, n. 147, in sede di conversione. [4] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 21 ottobre 2021, n. 147, in sede di conversione. [5] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 21 ottobre 2021, n. 147, in sede di conversione. InquadramentoL'art. 6 del d.l. n. 118/2021 disciplina le misure protettive che l'imprenditore può chiedere a proprio favore. Esse si caratterizzano per il fatto di produrre effetti indipendentemente, e comunque ancor prima, dell'intervento autoritativo di un organo deputato ad attribuire loro efficacia esecutiva, intervento che sopraggiunge in un momento successivo alla loro adozione. L'art. 7 dello stesso decreto completa le disposizioni che riguardano le misure con riferimento a questa fase successiva, nella quale le dette misure sono sottoposte a un vaglio di conferma o di modifica. In particolare, il citato art. 7 riunisce nell'ambito delle regole da esso dettate anche quelle relative ad una tipologia diversa di misure, costituita dalle misure cautelari. Queste richiedono da subito la pronuncia di un organo autoritativo, individuato in un organo giudiziale (il tribunale monocratico). In quanto intervengono a inibire o sospendere aspettative di soggetti diversi dall'imprenditore, o a creare per lui situazioni giuridiche dapprima inesistenti a carico di terzi, esse non possono non promanare se non dall'autorità giudiziaria. Di quale tipo di cautela debba trattarsi non è specificato e questo lascia libertà all'imprenditore di indicare al tribunale il mezzo che ritiene opportuno nello specifico. E' pertanto difficile stabilire l'esatta natura e il preciso contenuto della misura cautelare che può essere domandata. Va ricordato che le misure protettive già tutelano l'imprenditore da atti di acquisto di diritti di prelazione a suo danno nonché dall'esercizio di azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa. Durante il corso delle trattative non può farsi luogo alla pronuncia della sentenza di fallimento o di dichiarazione dello stato di insolvenza. Le banche non possono, inoltre, revocare gli affidamenti concessi mentre i creditori, in genere, se da un lato non possono chiedere l'adempimento delle obbligazioni patrimoniali pregresse, d'altro lato non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori. Per esse, nella speciale materia della composizione negoziata, è previsto, come necessario, uno specifico presupposto: quello della loro necessità per condurre a termine le trattative. La necessità non deve essere riferita, di per sé, a migliorare la situazione debitoria o personale del debitore ma considerata al fine di appianare gli ostacoli che si frappongono alla possibile conclusione dei tentativi di soluzione. Sia per le misure di protezione e sia per le misure cautelari il procedimento che si svolge dinanzi al tribunale e che le riguarda nell'ambito della composizione negoziata è sostanzialmente il medesimo: si inizia con una richiesta in forma di ricorso corredata di documentazione, si tiene un'udienza camerale, si applicano le disposizioni dettate dal codice di procedura civile in tema di procedimento unico cautelare. Il legislatore ha ritenuto di collocare in una norma separata (l'art. 8) l'estensione della materia disciplinata dagli artt. 6 e 7 al caso della dichiarazione imprenditoriale di non applicazione nei suoi confronti sia degli artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter e sia della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Questa dichiarazione di inapplicabilità va considerata alla stregua di una delle misure protettive di cui all'art. 6 d.l. 118/2021. L’istanza al tribunale e gli allegatiL'art. 7, primo comma, tratta congiuntamente della presentazione al tribunale dell'istanza di conferma o modifica delle misure protettive e dell'istanza di adozione dei provvedimenti cautelari. Occorre però tenere idealmente e concretamente separate le due procedure ad esse relative. La misura protettiva è richiesta con una istanza che viene pubblicata sul registro delle imprese ed è dal momento di questa pubblicazione che essa produce i propri effetti. In quanto strumento autogestito, nel proprio interesse e con effetto di possibile danno a terzi, la misura deve essere confermata o, se opportuno, modificata da un organo imparziale. In proposito l’originario testo dell’art. 7 disponeva che il giorno stesso della presentazione dell’istanza (di nomina dell’esperto o successiva) l’imprenditore dovesse rivolgersi con ricorso al tribunale competente per avere il provvedimento confermativo o modificativo. La legge 147/2021 di conversione del decreto 118/2021 ha poi disposto che il momento di presentazione del ricorso (cioè, il suo deposito in cancelleria) debba coincidere con quello della pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto. Si è in proposito considerato che la domanda di conferma o di modifica deve essere pubblicata nel registro delle imprese: e che anteriormente a detta pubblicazione la misura è inesistente. La sua giuridica esistenza, anche per quanto ne concerne la richiesta della formale conferma o le eventuali modifiche, decorre dalla data in cui essa è divenuta ufficiale e produttiva di conseguenze. L'omesso o ritardato deposito del ricorso cagiona l'inefficacia delle misure. Entro trenta giorni dalla data di questa pubblicazione l'imprenditore deve far pubblicare sul registro il numero di ruolo generale del procedimento pendente dinanzi al tribunale che nel frattempo deve essere stato instaurato. La scadenza del termine comporta la cancellazione dell'istanza dal registro delle imprese. Ciò significa che gli effetti delle misure non possono più essere opposti ai creditori. Le misure cautelari debbono essere chieste direttamente al tribunale. Secondo il testo dell’art. 7, comma primo, l’istanza è presentata unitamente a quella che chiede la conferma o la modifica delle misure protettive pubblicate sul registro delle imprese. Pertanto vale anche con riferimento alle misure di cautela la modifica apportata in sede di conversione al dettato della disposizione in oggetto, così come vale la sanzione di inefficacia nel caso di omessa osservanza del termine di deposito. La norma ha per oggetto il caso in cui la necessità delle misure cautelari si profila sin dal momento in cui l’imprenditore è tenuto a chiedere la conferma delle misure protettive. Questa situazione giustifica e insieme impone la contestuale presentazione delle domande. Nel corso delle trattative la situazione può evolversi nel senso che le misure protettive debbano essere modificate oppure sorga la necessità di provvedimenti di cautela. In questi casi la richiesta al tribunale viene ad avere un contenuto meno complesso. Sia per le misure protettive che per le misure cautelari l'istanza assume la forma del ricorso, tipica dell'atto che non convoca in giudizio una parte contrapposta ma si rivolge ad una autorità per averne un provvedimento. Nel caso disciplinato dall'art. 7 esso richiede una specifica documentazione. Gli allegati da produrre sono elencati nel secondo comma. L'elencazione segue la falsariga di quella prevista per la richiesta di nomina dell'esperto. I documenti sono già in atti, ma si trovano presso la commissione camerale; si tratta, ora, di metterli a disposizione, con una nuova produzione, del tribunale. Assume un rilievo particolare l'autocertificazione con la quale l'imprenditore attesta che l'impresa può essere risanata. L'attestazione è effettuata sul presupposto fondante di criteri di ragionevolezza e proporzionalità: ma si risolve pur sempre nella certificazione di una valutazione soggettiva, come tale discutibile e, per definizione, non necessariamente ancorata ad elementi certi e provati. L'attestazione ha ad oggetto una probabilità e non un dato oggettivo. Gli adempimenti preliminari all’udienza
Il tribunale che ha ricevuto il ricorso fissa, entro dieci giorni, l’udienza per la comparizione delle parti interessate. Il decreto è notificato dal ricorrente. In proposito il tribunale può stabilire forme di notifica particolari, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., che garantiscano nella specie la celerità del procedimento. Il termine assegnato al tribunale per la pronuncia del decreto va ritenuto cogente, in quanto inserito in un contesto che prevede tempi ridotti in funzione della speditezza della decisione. In questo senso, infatti, il comma terzo dispone che gli effetti protettivi prodotti dalla domanda dell’imprenditore cessano se entro il detto termine il giudice non provvede alla fissazione dell’udienza. Inoltre, l’imprenditore ha l’onere di chiedere, entro trenta giorni dalla pubblicazione del suo ricorso di richiesta della misura, la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento che deve essere stato radicato dinanzi al tribunale, pena la cancellazione dell’istanza dal registro. L’udienza non è fissata se il tribunale accerta d’ufficio l’esistenza di una causa di inefficacia delle misure protettive. Deve in questo senso essere svolta una attività di verifica assolutamente preliminare al corso successivo della procedura. L’udienzaL'udienza dinanzi al tribunale è tenuta, preferibilmente, con sistemi di videoconferenza. Questo sistema non è obbligatorio ed è lasciato alla possibilità di utilizzare attrezzature che la consentano e alla stessa opportunità di poter fare a meno della presenza delle parti. Può verificarsene l'occasione, ad esempio, quando il tribunale intende provvedere mediante l'incarico da affidare ad un ausiliario che fornisca, per il seguito, le cognizioni tecniche indispensabili alla decisione. L'iter del procedimento non è predeterminato e neppure è descritto dalla normativa. L'art. 7, quarto comma, si limita a disporre che il tribunale procede “omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio” e assume gli atti di istruzione che si rendono necessari, sia nel caso in cui si proceda per la conferma o la modifica delle misure protettive e sia in relazione alla richiesta di misure cautelari. Devono essere sentiti le parti e l'esperto; ed anche i terzi quando le misure protettive o quelle cautelari richieste incidono sui diritti di costoro. Può essere, questo, il caso in cui il piano proposto coinvolge i rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni: a maggior ragione se le ipotesi formulate prevedono una riduzione della forza lavoro. La deformalizzazione del processo è in funzione della sua rapidità in una materia che in genere richiede soluzioni tempestive e interessa parti diverse, potenzialmente numerose. Le misure di protezione sono state attratte nella disciplina delle misure cautelari. Infatti, sia per le misure di protezione che per quelle di cautela le forme processuali da osservare sono quelle degli artt. 669-bis e seguenti del codice di procedura civile. Si è trattato di una scelta che ha valorizzato la comune funzione di tendere ad assicurare un risultato prima ancora, o senza, che si svolga un contenzioso vero e proprio di cognizione dinanzi al giudice. La scelta ha anche il pregio di condurre ad unità la disciplina processuale in un ambito che non ha necessità di complicazioni formali. Non si applicano, però, le disposizioni codicistiche che impongono la fissazione di un termine per l'inizio della causa di merito. Nell'ambito della composizione negoziale della crisi non v'è alcuna causa da instaurare che assicuri una pronuncia definitiva, dopo quella interdittale. L'organo decidente è il tribunale in composizione monocratica e la pronuncia è data con ordinanza. Si applica per espressa previsione normativa l'art. 669-terdecies che consente il reclamo avverso l'ordinanza. La pronunciaIl tribunale provvede con ordinanza. Come si è accennato, non è prevista per le misure protettive una causa di merito avente ad oggetto la conferma, la revoca o la modifica del provvedimento provvisorio. Nella specie il meccanismo utilizzato dal legislatore per assicurare che si giunga ad un esito definitivo in tempi certi è diverso. Il tribunale deve infatti stabilire la durata delle misure protettive e, quando occorre, delle misure cautelari disposte. La durata è fissata nei trenta, come periodo minimo, e nei centoventi giorni, come massimo, dalla pronuncia. Su istanza delle parti e una volta acquisito il parere dell’esperto, la durata può essere prorogata per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. Queste, infatti, non possono essere ristrette, per legge, ad un lasso temporale predeterminato, potendo presentarsi situazioni che richiedono l’attesa di scadenze, la risoluzione di questioni tra creditori o lo scioglimento di nodi complessi. |