Decreto Legge - 24/08/2021 - n. 118 art. 13 - Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese 1Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese1 [1. Ai fini del presente articolo, costituisce gruppo di imprese l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica. A tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata: a) dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; b) dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto. 2. Più imprese che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2, comma 1, appartenenti al medesimo gruppo e che hanno, ciascuna, la sede legale nel territorio dello Stato possono chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la nomina dell'esperto indipendente di cui all'articolo 2, comma 2. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3. 3. L'istanza è presentata alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ove è iscritta la società o l'ente, con sede nel territorio dello Stato, che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, l'impresa con sede nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall'articolo 2424 del codice civile in base all'ultimo bilancio approvato ed inserito nella piattaforma telematica ai sensi del comma 4. 4. L'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica di cui all'articolo 3, oltre alla documentazione indicata nell'articolo 5, comma 3, una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l'indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile e il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto. 5. Le misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7 sono adottate dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, rispetto alla società o all'ente che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, all'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria come definita nel comma 3. 6. L'esperto assolve ai compiti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In tal caso può decidere che le trattative si svolgano per singole imprese. 7. Le imprese partecipanti al gruppo che non si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2, comma 1, possono, anche su invito dell'esperto, partecipare alle trattative. 8. Quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo presentano più istanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, propongono che la composizione negoziata si svolga in modo unitario oppure per più imprese appositamente individuate, la composizione prosegue con l'esperto designato di comune accordo fra quelli nominati. In difetto di designazione, la composizione prosegue con l'esperto nominato a seguito della prima istanza presentata. 9. I finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, sempre che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e che l'esperto, dopo avere segnalato che l'operazione può arrecare pregiudizio ai creditori, non abbia iscritto il proprio dissenso ai sensi dell'articolo 9, comma 4. 10. Al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono stipulare, in via unitaria, uno dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, ovvero accedere separatamente alle soluzioni di cui all'articolo 11.] [1] Articolo abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83. InquadramentoLa disciplina della composizione negoziata si applica all’imprenditore individuale ed all’impresa esercitata dalle società commerciali. Il d.l. n. 118/2021 non contiene, in proposito, una qualche indicazione esplicita in tal senso ma l’estensione all’impresa collettiva si desume agevolmente da diverse sue disposizioni, non ultima, tra esse, quella dettata dall’art. 13 per la specifica figura del gruppo di imprese. La nozione di gruppo riferita alla gestione di attività imprenditoriali in forma societaria è nota nell’ambito del diritto civile e in quello tributario. Il ricordato decreto legge ne fornisce tuttavia una definizione autonoma, da riferire al preciso ambito delle trattative per la composizione negoziata. Il gruppo di impreseAi fini dell'art. 13 costituisce gruppo di imprese l'insieme delle società, delle imprese e degli enti che, ai sensi degli artt. 2497 e 2545-septies del codice civile esercitano, o vi sono sottoposti, la direzione e il coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica. La definizione esclude lo Stato e gli enti territoriali, non anche gli enti pubblici economici. Il rinvio all'art. 2497 c.c. è utilizzato per chiarire che la situazione di direzione e di coordinamento deve essere resa nota e ufficializzata mediante le formalità indicate dalla norma richiamata. Il rinvio all'art. 2545-septies è invece adoperato per estendere la disciplina dei gruppi di imprese alle società cooperative (gruppi cooperativi paritetici). La definizione come sopra fornita ha contenuto omnicomprensivo e generalizzato. Il suo ambito è riferito ad ogni modalità attraverso la quale può essere esercitata una attività di natura imprenditoriale, siano esse quelle di società con personalità giuridica, enti diversi o persone fisiche. Per esigenze di certezza e per facilità di prova la sussistenza di un gruppo di imprese si ricava da una presunzione juris tantum: si presume, infatti, che eserciti una attività di direzione e di coordinamento la società o l'ente tenuto al consolidamento dei bilanci delle altre società o enti; nonché la società che queste altre società o enti controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto. Cosa debba intendersi per direzione lo si desume dalle disposizioni dettate dal codice civile con gli artt. da 2497 a 2497-septies, che ricomprendono in quel concetto anche il coordinamento di società sulla base di un contratto o di clausole dei rispettivi statuti. In proposito una disposizione di collegamento è ravvisabile nell'art. 2497-sexies, per il quale si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento di società è esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'art. 2359. A sua volta l'art. 2359 chiarisce che debbono intendersi per società controllate quelle che si trovano nelle situazioni descritte nel suo primo comma, nn. 1, 2 e 3; mentre si considerano collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. Fatta eccezione per la situazione di mero collegamento, tutte le altre sono da ritenere rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 13, vale a dire, per l'applicazione delle norme sulla composizione negoziata ai gruppi di imprese. La normativa sulla composizione negoziata applicabile ai gruppi di impreseScopo e contenuto dell'art. 13 si risolvono nell'estendere ai gruppi di imprese la disciplina della composizione negoziata e nell'evidenziare gli adattamenti che questa estensione necessariamente comporta. La domanda. L'accesso alla composizione negoziata avviene mediante la presentazione della domanda di nomina di un esperto indirizzata al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La nomina è poi effettuata dalla apposita commissione istituita presso la camera di commercio. Sono abilitate a presentare la domanda le imprese appartenenti al medesimo gruppo che hanno, ciascuna, la sede legale nel territorio dello Stato. La competenza a ricevere l'istanza è attribuita alla camera di commercio presso la quale è iscritta la società o ente che, in base alla pubblicità prevista dall'art. 2497-bis c.c., esercita l'attività di direzione e coordinamento; in mancanza di questa indicazione ufficiale è competente la camera di commercio presso la quale è iscritta la società che presenta la maggiore esposizione debitoria (voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall'art. 2424 c.c. in base all'ultimo bilancio approvato e inserito nella piattaforma telematica della camera di commercio); le domande possono essere più di una, per quante sono le società del gruppo. Le modalità di presentazione della domanda sono quelle stesse previste più in generale dall'art. 3 del d.l. n. 118/2021. La documentazione da allegare è indicata dall'art. 5, con una specificazione rispetto alla disciplina ordinaria. La documentazione deve indicare il registro o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità richiesta dall'art. 2497-bis c.c. Ed all'istanza devono essere allegati il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, ed una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali che legano le società tra loro. Le misure protettive e cautelari. Anche in relazione ai gruppi di imprese sono consentite la dichiarazione di applicazione delle misure protettive e la richiesta di misure cautelari. In proposito l'art. 13 non detta disposizioni particolari, se non per quanto concerne la competenza del tribunale a dare conferma o modifica alle misure protettive o a concedere le misure cautelari. Gli elementi di fatto rilevanti per la determinazione di questa competenza sono gli stessi indicati per la domanda di nomina dell'esperto. E' competente il tribunale individuato dall'art. 9 l. fall. (in relazione al luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa) con la precisazione per cui deve tenersi conto della sede della società o dell'ente che, in base alla pubblicità prevista dall'art. 2497-bis c.c., esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, della società o ente che presenta la maggior esposizione debitoria (voce D del passivo nello stato patrimoniale). Le trattative. All'esperto nominato per la composizione negoziata è lasciata libertà di scegliere se procedere in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza o se procedere diversamente nel caso in cui un tal modo di assolvere i suoi compiti renderebbe troppo gravose le trattative. Le imprese partecipanti al gruppo che non si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario possono partecipare alle trattative. L'appartenenza al gruppo ne fa condividere necessariamente le sorti; da qui la legittimazione a intervenire per tutelare gli interessi propri e quelli dell'insieme. Se le domande di composizione negoziata furono plurime, la composizione può procedere in modo unitario oppure per più imprese, secondo le determinazioni raggiunte dagli esperti nominati dopo avere in proposito sentito i richiedenti e i creditori. Una norma particolare è dettata dal comma 9 della disposizione in esame. Essa esclude dalla postergazione di cui agli artt. 2467 e 2497-quinquies c. i finanziamenti eseguiti in favore di società controllate o sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza di composizione negoziata, sempre che l'imprenditore ne abbia preventivamente informato l'esperto e che l'esperto non abbia iscritto nel registro delle imprese il proprio dissenso dopo aver segnalato che l'operazione può arrecare pregiudizio ai creditori. I detti finanziamenti sono considerati, in sostanza, alla stregua degli atti di amministrazione straordinaria. Al termine delle trattative le imprese del gruppo possono adottare scelte comuni oppure accedere separatamente alle varie procedure di risanamento. |