Sul principio di immodificabilità dell’offerta e limiti all’attività interpretativa della volontà dell’impresa concorrente

Redazione Scientifica
25 Febbraio 2020

L'offerta deve essere connotata dalla massima precisione espressiva, vieppiù allorquando l'offerta venga formulata nell'ambito...

L'offerta deve essere connotata dalla massima precisione espressiva, vieppiù allorquando l'offerta venga formulata nell'ambito (e nel contesto) di una procedura concorsuale (id est: di una gara), e sia dunque destinata a costituire oggetto di una valutazione comparativa volta alla stesura di una graduatoria di merito, non potendo evidentemente ammettersi – al di fuori di ipotetici refusi o errori materiali - letture correttive o modificative rispetto al significato desumibile dal valore semantico delle proposizioni utilizzate.

Nella materia degli appalti pubblici vige, infatti, il principio generale della immodificabilità dell'offerta, che è regola posta a tutela della imparzialità e della trasparenza dell'agire della stazione appaltante, nonché ad ineludibile tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici che prendono parte alla procedura concorsuale.

In ragione di ciò, può ritenersi ammissibile un'attività interpretativa della volontà dell'impresa partecipante alla gara da parte della stazione appaltante, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell'offerta, purché si giunga ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale con essi assunti; evidenziandosi, altresì, che le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l'effettiva volontà del dichiarante, senza peraltro attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 11/01/2018, n.113; Cons. St., IV, 6 maggio 2016 n. 1827).

Resta, poi, fermo che l'errore materiale direttamente emendabile è soltanto quello che può essere percepito o rilevato ictu oculi, dal contesto stesso dell'atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque (si veda in tal senso Cons. Stato, VI, 2 marzo 2017, n. 978).

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