Decreto Legge - 24/08/2021 - n. 118 art. 17 - Imprese sotto soglia1


Imprese sotto soglia1

[1. L'imprenditore commerciale e agricolo che possiede congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

2. L'istanza è presentata, unitamente ai documenti di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h), del presente decreto, all'organismo di composizione della crisi oppure, nelle forme previste dal medesimo articolo 5, comma 1, al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. All'esperto è affidato il compito di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto. La nomina dell'esperto avviene a cura del soggetto al quale è presentata l'istanza​2

3. L'esperto procede ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del presente decreto [ e, dopo aver accettato l'incarico, sente l'imprenditore e acquisisce i bilanci dell'ultimo triennio, se disponibili, le dichiarazioni fiscali e la documentazione contabile ritenuta necessaria per redigere, ove non disponibile, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'imprenditore nonché un elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti ] 3.

4. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente:

a) concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi idoneo ad assicurare la continuità aziendale oppure con il contenuto dell'articolo 182-octies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, [ senza necessità di attestazione, ] idoneo a produrre gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; in tal caso non occorre l'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d);4

c) proporre l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3;

d) chiedere la liquidazione dei beni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3;

e) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto.

5. L'esito della negoziazione viene comunicato dall'esperto al tribunale che dichiara cessati gli effetti delle eventuali misure protettive e cautelari concesse.

6. Se all'esito delle trattative non è possibile raggiungere l'accordo, l'imprenditore può accedere ad una delle procedure disciplinate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3.5

7. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, commi 3 e 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16.6

8. Il compenso dell'esperto è liquidato dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che lo ha nominato.]

[2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 21 ottobre 2021, n. 147, in sede di conversione.

[3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 21 ottobre 2021, n. 147, in sede di conversione.

[4] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, della Legge 21 ottobre 2021, n. 147, in sede di conversione.

[5] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 21 ottobre 2021, n. 147, in sede di conversione.

[6] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 21 ottobre 2021, n. 147, in sede di conversione.

Inquadramento

La figura del “piccolo imprenditore” persiste tuttora nella disciplina fallimentare come disegnata dall'art. 1 r.d. n. 267/1942. Il vecchio provvedimento dimostra anche a questo proposito forza e vitalità cui non sono estranei i ripetuti innesti di modifica legislativa apportatori di nuova linfa applicativa. Nonostante il dichiarato intento di sostituire istituti considerati obsoleti con una disciplina più moderna e più attuale dettata da disposizioni raccolte in un codice organico  e riguardanti in specie la disciplina della crisi e dell'insolvenza delle imprese, il legislatore ha operato contaminazioni che riprendono dalla normativa risalente istituti che evidentemente meritano, se non di sopravvivere, quanto meno di valere come punti di riferimento, in attesa dell'entrata in vigore della svolta promessa (e non pervenuta).

E' questo il caso della composizione negoziata, istituto esordiente, posto dalla norma in esame a disposizione anche del soggetto che nella disciplina vigente non sarebbe sottoponibile al fallimento per non averne i requisiti di attivo patrimoniale, di ricavi lordi e di indebitamento previsti dal citato art. 1. Tale soggetto potrebbe essere ancora definito come piccolo imprenditore, quale soggetto per dimensioni e importanza esentato dalla formale dichiarazione di dissesto: se non per il fatto che la composizione negoziata è permessa anche all'imprenditore agricolo, cui non si applica il procedimento fallimentare. Per questo aspetto il citato richiamo normativo assume un ambito di riferimento soggettivo maggiormente esteso.

Il rinvio al regio decreto non ha la funzione di trasferire la normativa richiamata nel più recente ambito negoziale creato dal d.l. 118/2021. Esso serve unicamente per indicare le condizioni subordinatamente alle quali può chiedersi la composizione negoziata nella forma semplificata di cui all'art. 17 del decreto. In sostanza, quel rinvio all'art. 1 è servito al legislatore per evitargli di ripetere nella nuova norma il contenuto di quella richiamata (lettere a, b, e c del comma secondo). Il rinvio trascina con sé l'applicabilità del terzo comma, per il quale i limiti pecuniari che trattengono l'impresa sotto la soglia possono essere periodicamente aggiornati con decreto del Ministro della giustizia.

L’impresa sotto soglia

La definizione utilizzata per indicare le caratteristiche del soggetto ammesso alla composizione negoziata di cui all'art. 17 rifugge da aggettivi descrittivi delle sue dimensioni patrimoniali ed economiche. In proposito il legislatore non ha ceduto alle locuzioni create dalla prassi (impresa minore, piccolo imprenditore) ma si è riferito allo sperimentato criterio che tiene conto di parametri oggettivi dalla cui coesistenza ricavare una descrizione di maggiore o minore rilevanza dell'impresa.  Quei parametri sono gli stessi che la legge fallimentare ha indicato come strumenti per differenziare, dall'impresa in genere, quella che, per le minori dimensioni sul piano dell'importanza economica, connota il piccolo imprenditore e non rende strettamente necessario il complesso procedimento fallimentare. Nello scegliere questa modalità di meccanico riferimento si è trovata una denominazione nuova per la fattispecie antica: quella dell'impresa che non supera la soglia determinata come discrimine dalla legge.

Il riferimento che l'art. 1 r.d. n. 267/942 opera tuttora al fallimento ed al concordato preventivo, quali procedure dalle quali l'impresa di ridotto rilievo è esentata, non va ricompreso nel contenuto e nello scopo del richiamo. Esso descrive unicamente le condizioni in fatto che costituiscono la soglia.

Sono, dunque, ammessi alla composizione negoziata nelle forme semplificate di cui all'art. 17:

-  l'imprenditore commerciale e l'imprenditore agricolo

- che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza

- quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa

- e se possiedono congiuntamente i seguenti requisiti: aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di nomina dell'esperto o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di nomina dell'esperto o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Il momento temporale al quale riferire il possesso dei requisiti non è, per definizione, quello della presentazione della richiesta di fallimento ma quello in cui l'istanza di nomina dell'esperto avvia l'imprenditore all'una o all'altra delle procedure di composizione negoziata in dipendenza delle dimensioni dell'impresa.

La composizione negoziata

Il comma settimo dell'art. 17 d.l. 118/2021 dispone che alla composizione negoziata per l'impresa sotto soglia si applicano, in quanto compatibili, i precedenti artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16. In pratica la disciplina della composizione pattizia segue uno schema sostanzialmente unico, qualunque sia la dimensione dell'impresa: cui fanno eccezione, da un lato, le poche disposizioni riservate all'impresa sotto soglia e, dall'altro, l'incompatibilità, con questa, della disciplina generale.

Le disposizioni specifiche all'impresa sotto soglia possono così essere sintetizzate:

- la domanda per la nomina dell'esperto può essere presentata all'organismo di composizione della crisi oppure al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Se destinatario ne è l'organismo di composizione, si seguono le norme dettate dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3, e procede poi lo stesso organismo oppure un professionista nominato dal tribunale (art. 15, comma 9). Se l'istanza è presentata al segretario generale della camera di commercio, alla nomina dell'esperto provvede la commissione di cui all'art. 3 d.l. 118/2021. In entrambi i casi l'imprenditore deve depositare alcuni tra i documenti più in generale richiesti dall'art. 5, comma 3, stesso decreto legge: la dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza; il certificato unico dei debiti tributari, la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione, il certificato dei debiti contributivi o, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva nonché l'estratto delle informazioni presenti  nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.

- L'esperto, una volta verificata la sua indipendenza ed accettata la nomina, procede entro due giorni a comunicare l'accettazione all'imprenditore; in caso contrario ne dà comunicazione riservata a chi lo ha nominato perché provveda alla sostituzione. In particolare, sente l'imprenditore e acquisisce i bilanci dell'ultimo triennio se disponibili, le dichiarazioni fiscali e la documentazione contabile ritenuta necessaria allo scopo di redigere (se già non disponibile) una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'imprenditore nonché un elenco aggiornato dei creditori e dei loro diritti.

- Le trattative possono far risultare che un accordo non è possibile. In questo caso, se l'imprenditore ne fa richiesta, svolge i compiti di gestione della crisi di cui alla l. 27 gennaio 2012, n. 3. La procedura trova pertanto una via di soluzione nelle forme dettate dalla legge citata per la disciplina  degli accordi di risanamento del sovraindebitamento.

- Le trattative possono condurre a individuare una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio suscettibile di cagionare la crisi o l'insolvenza. Questa soluzione è affidata alla scelta delle parti sulle indicazioni dell'esperto ed è riferita al ventaglio di procedure negoziali di cui al comma 4 dell'art. 17. Queste procedure, svariate nelle modalità di esecuzione e negli effetti, si risolvono in accordi i cui effetti si producono, per taluni di essi, con l'omologa del tribunale. Sul punto la norma in esame opera su più fronti. Essa apre l'esito delle trattative per la composizione negoziata agli istituti esistenti disciplinati dalla legge fallimentare (artt. 67 e 182-octies) e dalla l. n. 3/2012 (artt. 7,14-ter); ma anche al concordato semplificato di nuova costruzione e di cui all'art. 18 d.l. 118/2021.

- Se con la domanda introduttiva o nel corso delle trattative furono confermate misure protettive o concesse misure cautelari, l'esperto deve comunicare l'esito delle trattative al tribunale perché provveda a dichiararne cessati gli effetti, ove occorra.

- Il compenso all'esperto è liquidato dall'organo che ha provveduto alla nomina: il responsabile dell'organismo di composizione della crisi o il segretario generale della camera di commercio. Il rinvio operato all'art. 16 indica chiaramente che i parametri di determinazione dell'ammontare del compenso sono quelli stessi stabiliti da tale disposizione per la composizione negoziata ordinaria.

La principale tra le norme del d.l. 118/2021 che risultano non compatibili con la disciplina della composizione negoziata riferita all'impresa sotto soglia è quella dettata dall'art. 11 (espressamente esclusa dai rinvii alla normativa generale). Il legislatore ha voluto una normativa a parte per l'impresa suddetta, con effetto di totale sostituzione.

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