Decreto Legge - 24/08/2021 - n. 118 art. 18 - Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio 1Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio1 [1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c) e d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.2 2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 111,167,168 e 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 3. Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.3 4. Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l'udienza per l'omologazione. Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma 3 e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di trenta giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata 4. 5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore. 6. Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il decreto, pubblicato a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 7. Il decreto della corte d'appello è ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione. 8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 173,184,185,186 , 217-bis e 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 173, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato.]5 [1] Articolo abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83. [2] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 21 ottobre 2021, n. 147, in sede di conversione. [3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 21 ottobre 2021, n. 147, in sede di conversione. [4] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 21 ottobre 2021, n. 147, in sede di conversione. [5] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 21 ottobre 2021, n. 147, in sede di conversione. InquadramentoL'art. 18 d.l. 118/2021 offre all'imprenditore che aveva chiesto di accedere alla composizione negoziata della crisi un'ulteriore opportunità per raggiungere soluzioni negoziate con i creditori alla sua situazione debitoria. Essa è disponibile quando le trattative svolte per la composizione non hanno avuto esito positivo e se risultano non praticabili le strade indicate dall'art. 11. I due presupposti devono concorrere, quanto a costituire la ragione giustificatrice dello strumento di ultima risorsa per l'imprenditore. I presupposti previsti sono diversi tra loro e ciascuno di essi sarebbe di per sé idoneo a chiudere con un risultato negativo il tentativo di composizione negoziata. Le trattative possono, ad esempio, aver incontrato il dissenso di uno o più dei creditori, intenzionati a non concedere più tempo per il soddisfacimento dei loro diritti, sì da far mancare l'elemento volontario indispensabile al contratto di composizione. D'altra parte. le alternative proposte dall'art. 11 sono tutte sottoposte alla condizione che sia stata individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio in vista di un ragionevolmente prevedibile risanamento dell'impresa: se questa probabilità è inesistente non resta allora che tentare esiti diversi attraverso la liquidazione pilotata dei beni dell'impresa. Il concordato semplificatoUna forma di liquidazione del patrimonio quale strumento per superare il sovraindebitamento del debitore è disciplinata dagli artt. 14-ter e seguenti della l. 27 gennaio 2012, n. 3. Ad essa si accede su domanda del debitore al tribunale, che nomina un liquidatore; questi esercita o prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori ed elabora il piano di distribuzione delle somme disponibili, da autorizzare previo provvedimento di svincolo da parte del giudice. Una forma per qualche aspetto similare è apprestata dall'art. 18 del d.l. 118/2021 che in parte segue lo schema essenziale della liquidazione disciplinata dalla legge citata ma ne detta, poi, significative difformità. L'istituto è denominato concordato semplificato in rispondenza delle caratteristiche che lo descrivono: l'essere una procedura intrapresa con la proposta di un piano di risanamento da sottoporre al consenso dei creditori e al vaglio del giudice (come il concordato preventivo); l'essere facilitato nelle forme e negli adempimenti da osservare. Il concordato semplificato è consentito non a qualsiasi debitore ma all'imprenditore, sia esso commerciale o agricolo. Costituisce una appendice della composizione negoziata cui è ammesso l'imprenditore e trova occasione nel fatto, sopra ricordato, dell'esito negativo delle trattative e dell'impraticabilità delle soluzioni possibili da perseguire attraverso le modalità costituite, specificamente, da: la conclusione di un contratto producente gli effetti premiali previsti dall'art. 14; la conclusione di una convenzione di moratoria; la conclusione di un contratto sottoscritto dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti della prededuzione di cui all'art. 67 r.d. n. 267/1942; la predisposizione di un piano di risanamento; l'accesso ad una delle procedure disciplinate dalla normativa sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e dalla normativa per la ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza. Il riferimento al solo soggetto imprenditore discende dalla posizione stessa del concordato semplificato come appendice della composizione negoziata, disponibile per il debitore che riveste la posizione di imprenditore commerciale o di imprenditore agricolo. Inoltre esso è confermato dal rinvio che il primo comma dell'art. 18 effettua all'art. 11; nonché dall'indicazione esplicita del concordato semplificato con liquidazione del patrimonio contenuta nello stesso art. 11, comma terzo, lett. c), a proposito dei mezzi, utilizzando i quali, l'imprenditore può condurre ad un risultato positivo le trattative di composizione negoziata. Se per questi aspetti la costruzione del concordato semplificato si discosta dalla citata liquidazione dei beni nell'ambito del sovraindebitamento, si deve osservare che d'altro lato essa segue, piuttosto, assonanze derivate dalla disciplina del concordato preventivo quale dettata dalla legge fallimentare. Assonanze che assurgono a espliciti richiami alla normativa preesistente. Anche in questo caso il legislatore innovatore non ha avuto l'energia di rendersi originale rispetto al provvedimento risalente ad un'epoca lontana e diversa; provvedimento del quale in vario modo protrae l'esistenza nell'attesa di una riforma che resta per ora sospesa. L’avvio del procedimentoAl termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma telematica istituita presso la camera di commercio e ne dà comunicazione all'imprenditore nonché al tribunale se nelle trattative erano state confermate misure protettive o concesse misure cautelari. Se la relazione attesta che la composizione non è riuscita e che non sono praticabili le soluzioni previste dall'art. 11, l'imprenditore ha facoltà di formulare una proposta di concordato per cessione dei beni secondo forme semplificate. La proposta deve essere presentata entro il termine di decadenza di sessanta giorni a decorrere dalla ricezione della comunicazione effettuata dall'esperto. L'atto consiste in un ricorso da presentare al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede principale. Deve essere comunicato al pubblico ministero e deve essere pubblicato, a cura del cancelliere ed entro il giorno successivo al deposito, nel registro delle imprese. La comunicazione al P.M. mette in grado l'organo requirente di esercitare i suoi poteri in una situazione che l'esito sfavorevole delle trattative lascia presumere apra le porte a quella crisi e a quella insolvenza che la composizione negoziata non è riuscita a prevenire. Il ricorso va corredato della documentazione necessaria a far valutare l'ammissibilità della domanda e a tale scopo l'art. 18 rinvia alle disposizioni di cui all'art. 161, secondo comma, lett. a), b), c) e d) r.d. 16 marzo 1942, n. 267, legge fallimentare. La norma richiamata disciplina le modalità di accesso al concordato preventivo. Il rinvio non comprende la lett. e) ma la necessaria allegazione di un piano di liquidazione di cui si fa menzione autonoma nell'art. 18 ha potuto esimere da tale completamento. Il rinvio così operato, quale comodo strumento altre volte utilizzato dal d.l. 118/2021, serve unicamente a indicare la tipologia dei documenti di corredo dell'istanza; non anche ad attrarre la normativa fallimentare nell'ambito della procedura conseguente all'esito fallito della composizione negoziata. La principale conseguenza che da ciò deriva è l'inammissibilità della presentazione di una domanda “in bianco” o, come anche si dice, “con riserva” prenotatrice di efficacia in attesa della produzione successiva del piano e dei documenti. La facoltà in tal senso non rientra nel contenuto del rinvio ed è circoscritta al più formale concordato preventivo. L'art. 161 r.d. n. 267/1942 richiede per il concordato preventivo che il piano e la documentazione siano accompagnati dalla relazione di un professionista designato dal debitore che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma. Questa relazione non è richiesta nel concordato semplificato che, per questo aspetto, ne risulta agevolato. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti previsti dalla legge fallimentare per il concordato preventivo. Questi effetti possono essere riferiti, in sintesi, come segue. La pubblicazione produce l'obbligo di osservare, nel piano, l'ordine di distribuzione delle somme di cui all'art. 111. Essa determina anche: la conservazione per l'imprenditore dell'amministrazione dei suoi beni e dell'esercizio dell'impresa; l'inibizione per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore; la sospensione delle prescrizioni che sarebbero state interrotte da quelle azioni; la non verificazione delle decadenze; il divieto per i creditori di acquistare, senza autorizzazione giudiziale, diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti; e l'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, rispetto ai creditori anteriori al concordato (art. 168). Dalla stessa pubblicazione discende l'applicazione delle disposizioni del r.d. 267/1942 dettate negli artt. 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63 (disciplinatrici degli effetti del fallimento sul fallito e per i creditori). Il controllo preventivo del tribunaleIl tribunale cui la proposta di concordato è presentata ne valuta la ritualità formale sotto il profilo dei requisiti occorrenti per l'accesso alla procedura. Ha tra i documenti la relazione dell'esperto avente a oggetto l'esito negativo delle trattative. Acquisisce da costui un parere con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte e nomina un ausiliario secondo le norme di cui all'art. 68 c.p.c. Questi deve far pervenire la propria accettazione dell'incarico nel termine di tre giorni. La relazione dell'esperto contiene la cronistoria delle trattative e descrive i tentativi effettuati. Il parere dell'ausiliario esprime invece un apprezzamento in ordine alla probabilità che lo stato delle cose consenta un fruttuoso accesso al concordato. All'ausiliario si applicano le norme concernenti l'amministratore giudiziario disposte dal codice degli appaltid.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a proposito: delle situazioni di incompatibilità ostative all'accettazione della nomina; dell'obbligo di fare di esse dichiarazione al fine di evitare la nomina; e dei mezzi di vigilanza predisposti sulle nomine e il servizio degli amministratori (artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2). Si applica, altresì, all'ausiliario la norma della legge fallimentare che fa obbligo al commissario giudiziale nominato per il concordato preventivo di riferire al tribunale i comportamenti del debitore che comportano la revoca del concordato e la dichiarazione di fallimento (art. 173). Il provvedimento di nomina è assunto con decreto. Con esso viene contestualmente ordinato che la proposta, la relazione finale dell'esperto della composizione negoziata, la documentazione depositata e il parere dell'ausiliario vengano comunicati a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco facente parte della documentazione. Ove possibile, la comunicazione è eseguita a mezzo di posta certificata: modalità non pretesa necessariamente ma soltanto preferibile e preferita. Si desume dalla norma in esame che il decreto stabilisce, inoltre, la data per una udienza da tenere per la decisione di omologazione del concordato. La disposizione infatti impone che tra il giorno della comunicazione e quello dell'udienza debbono decorrere non meno di trenta giorni. L’udienza e la decisioneIl tribunale è chiamato ad omologare il concordato. Per poter avere elementi utili alla decisione ha il potere di assumere i mezzi istruttori che gli sono indicati dalle parti o che ritiene di disporre d'ufficio. Verifica la regolarità del contraddittorio, la ritualità del procedimento e sente le parti che eventualmente compaiono in udienza. I criteri cui deve attenersi per l'omologazione sono indicati nel quinto comma dell'art. 18: - il piano da approvare deve rispettare l'ordine delle cause di prelazione - il piano di liquidazione deve risultare fattibile - la proposta non deve arrecare pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare - e comunque deve assicurare un'utilità a ciascun creditore. L'osservanza dell'ordine delle cause di prelazione è condizione richiesta già con riguardo alla proposta formulata nel piano di liquidazione da allegare alla domanda (secondo comma dell'art. 18 che rinvia all'art. 111 legge fall.). La fattibilità del piano attiene ad un apprezzamento complesso che deve riguardare sia gli aspetti della sua conformità alle regole normative e sia, in concreto, la probabilità della sua riuscita. A confronto con la più rigorosa e formale liquidazione fallimentare il concordato semplificato deve porsi come misura che da un lato non arreca pregiudizi ad alcun creditore e, dall'altro, che assicura un soddisfacimento minimo a tutti gli aventi diritto. La decisione è assunta con decreto motivato che è per legge dichiarato immediatamente esecutivo. La motivazione è richiesta in funzione dell'impugnazione che le parti possono proporre con ricorso alla corte d'appello. Il gravame è soggetto al termine di decadenza di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione del decreto datane alle parti dalla cancelleria. In proposito l'art. 18 rinvia per le forme della pubblicità da dare al reclamo all'art. 17 l. fall. e, per la disciplina del reclamo, all'art. 183 l. fall. A sua volta, il decreto della corte d'appello è ricorribile per cassazione, entro trenta giorni dalla comunicazione fattane dalla cancelleria.
Le norme richiamate del r.d. 16 marzo 1942, n. 267La sostanziale natura di concordato preventivo da riconoscere al concordato semplificato consente di affermare che, per quanto non diversamente disposto, si applicano a quest'ultimo le norme dettate a proposito di quello più formalizzato. L'ultimo comma dell'art. 18 interviene in proposito a indicare quali disposizioni della legge fallimentare, riguardanti il concordato preventivo, valgono a comporre la disciplina dell'istituto similare. Art. 173 r.d. 267/1942. Il commissario giudiziale nel concordato preventivo deve riferire immediatamente al tribunale di comportamenti che possono imporre la revoca dell'ammissione alla procedura (e il fallimento dell'imprenditore). Il richiamo di questa norma vale ad accollare all'ausiliario, nel concordato semplificato, il medesimo obbligo. Ed anche a far intraprendere il procedimento per la dichiarazione di fallimento quando l'impresa ne riveste i requisiti di assoggettabilità. Il medesimo richiamo opera anche nel senso di indicare all'ausiliario le situazioni che costituiscono la fonte del suo obbligo di segnalazione: che si verificano quando il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività inesistenti o commesso altri atti di frode o, anche, compiuto atti che avrebbero dovuto essere autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori. L'obbligo sussiste infine anche se in qualunque momento risulta che sono venute a mancare le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato. Art. 184 r.d. n. 267/1942. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del ricorso introduttivo della procedura nel registro delle imprese; il concordato della società ha, salvo patto contrario, efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Art. 185 r.d. 267/1942. Il commissario giudiziale – e per lui l'ausiliario nella composizione semplificata – sorveglia l'adempimento del concordato e riferisce al giudice delegato ogni fatto da cui possa derivare pregiudizio ai creditori o che costituisce inadempimento dell'imprenditore. L'imprenditore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta. Sulla segnalazione ricevuta il tribunale può procedere ai sensi dell'art. 173; se si tratta di impresa societaria può revocare l'organo amministrativo e nominare un amministratore giudiziario. Queste disposizioni si applicano nell'ambito del concordato semplificato compatibilmente alla sua struttura meno formalizzata, che non prevede, ad esempio, la nomina del giudice delegato. |