Decreto Legge - 24/08/2021 - n. 118 art. 19 - Disciplina della liquidazione del patrimonioDisciplina della liquidazione del patrimonio [1. Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.]1 [2. Quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 18 comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.]2 [3. Quando il piano di liquidazione prevede che l'offerta di cui al comma 2 debba essere accettata prima della omologazione, all'offerta dà esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.]3 3-bis. Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel caso in cui i programmi di cui all'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non siano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.a. commissario.4 3-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la Fintecna S.p.a. commissario nelle procedure liquidatorie che sono state accorpate ai sensi dell'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.5 3-quater. Per effetto di quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter, la nomina a commissario della Fintecna S.p.a. comporta la decadenza dei precedenti commissari, senza ulteriori oneri per la procedura, e la misura dell'eventuale compenso residuo, a carico dell'impresa assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, è determinata dal Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta giorni dal decreto di nomina della società, i precedenti commissari trasmettono al Ministero dello sviluppo economico, nonché alla società, una relazione illustrativa recante la descrizione dell'attività svolta ed il relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla vigente normativa. Sono revocati i mandati giudiziali e stragiudiziali e le consulenze conferiti precedentemente dai commissari qualora essi non siano confermati nel termine di novanta giorni dal decreto di nomina della società.6 3-quinquies. Al fine di supportare le amministrazioni pubbliche nelle attività di gestione delle proprie partecipazioni, all'articolo 1, comma 1100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo la parola: «statali» sono inserite le seguenti: «, o comunque a partecipazione pubblica,»; b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «I suddetti criteri possono essere adeguati per i patrimoni delle società e degli enti non interamente statali, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate»; c) al quarto periodo, le parole: «spettante allo Stato» sono soppresse; d) al nono periodo, le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalla seguente: «cedente»; e) all'ultimo periodo, le parole: «I proventi» sono sostituite dalle seguenti: «Se di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze, i proventi»7. 3-sexies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 1100 è inserito il seguente: «1100-bis. Al fine di accelerare le operazioni di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche nonché la revisione straordinaria delle medesime di cui agli articoli 20 e 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche possono affidare alla Fintecna S.p.a. o a società da questa interamente controllata le attività di liquidatore delle società in cui detengono partecipazioni, nonché le attività di supporto al collocamento sul mercato e alla gestione di procedure di natura liquidatoria e concorsuale comunque denominate, anche sottoscrivendo apposita convenzione con la quale sono regolati i rapporti, le attività da svolgere, il relativo compenso, nonché le modalità di rendicontazione e controllo con oneri a valere sul valore di realizzo delle operazioni. Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla convenzione si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente"8. [1] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83. [2] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83. [3] Comma abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83. [4] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 21 ottobre 2021, n. 147, in sede di conversione. [5] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 21 ottobre 2021, n. 147, in sede di conversione. [6] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 21 ottobre 2021, n. 147, in sede di conversione. [7] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 21 ottobre 2021, n. 147, in sede di conversione. [8] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 21 ottobre 2021, n. 147, in sede di conversione. InquadramentoL'art. 19 del d.l. 118/2021 completa la disciplina del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio dettata dal precedente art. 18. Una volta accertatosi che non si è potuto giungere alla composizione negoziata e che non sussistono le condizioni per accedere ai procedimenti di composizione, contrattuali e non, della situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell'impresa, l'uscita dal dissesto con soddisfacimento dei creditori non può che passare dalla liquidazione del patrimonio aziendale. La norma in esame si occupa di disciplinare le modalità per mezzo delle quali si perviene alla liquidazione. Questa costituisce la fase del concordato al quale esso è rivolto e funzionale. Proprio la liquidazione dei beni disponibili nel patrimonio quale strumento per tacitare i creditori costituisce l'oggetto della proposta concordataria dell'imprenditore. Il concordato semplificato assume un unico contenuto: quello della dismissione del patrimonio in conformità ai precetti della legge. La liquidazione, se omologata, segue il piano formulato con la richiesta di concordato ma deve avvenire nel rispetto dei diritti delle parti e con l'osservanza delle forme che ne garantiscono la ritualità e l'imparzialità. Nel momento in cui il legislatore creava con il d.l. 118/2021 una ulteriore fattispecie di concordato esisteva un modello di normativa, cui far capo, sperimentato dalla lunga applicazione e sviscerato dall'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale: quello oggetto delle disposizioni dell'art. 182 della così detta legge fallimentare. Il rinvio all’art. 182 r.d. 267/1942Le regole di cui all'art. 182 si applicano al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio in quanto compatibili. La riserva di compatibilità così effettuata ha la pratica funzione, prudenziale e di salvezza, rivolta ad escludere quanto della disciplina richiamata appaia non proporzionato alla semplificazione del procedimento che ne è destinatario. Il nocciolo essenziale della normativa applicabile può essere così riassunto. Il tribunale, se omologa il concordato, nomina con lo stesso decreto uno o più liquidatori perché provvedano alle operazioni liquidatorie; e un comitato di tre o cinque creditori perché assista alle modalità esecutive. Ove occorra, il tribunale determina inoltre le modalità da adottare per il compimento della fase di liquidazione e ne stabilisce il termine finale. Per il resto, la fase suddetta è circondata da una diffusa disciplina risultante sia da disposizioni ad essa direttamente rivolte e sia attraverso rinvii ripetuti a norme della legge fallimentare. Alla liquidazione deve essere data la pubblicità prevista dall'art. 490, primo comma, c.p.c. (essenzialmente, avviso inserito sul portale del Ministero della giustizia). Ai liquidatori si applicano le norme del r.d. 267/1942 concernenti: i requisiti per la nomina (gli stessi previsti per la nomina a curatore: art. 28); le forme dell'accettazione (art. 29); le condizioni per la revoca (art. 37); la responsabilità (art. 38); il compenso (art. 39); e il rendimento del conto (art. 116). A costoro è esteso l'obbligo della relazione semestrale di cui all'art. 33. Si applicano al comitato dei creditori gli artt. 40 e 41, in quanto compatibili. Le norme richiamate riguardano la nomina e le funzioni del comitato da istituire nel contesto della procedura fallimentare: composto da tre o da cinque membri, esso deve nominare al suo interno il presidente, vigilare sull'operato del [curatore] liquidatore ed esprimere i pareri richiesti dalla legge o dal tribunale. Nella procedura fallimentare il comitato ha anche il compito di autorizzare le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco. Per questa parte il rinvio alla norma del fallimento non sembra munita di compatibilità con il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. In ogni concordato, per cessione di beni o no, si perviene a dare esecuzione a un piano che da subito deve programmare le modalità attraverso le quali potrà giungersi a dare soddisfacimento alle pretese dei creditori. Se il piano consiste nella liquidazione dei beni imprenditoriali, esso deve necessariamente indicare le operazioni da compiere allo scopo ed altresì individuare i beni che man mano vi debbono essere soggetti. Per contro, l'omologazione da parte del tribunale esclude che il comitato dei creditori abbia poi titolo per imporre modalità diverse. La situazione comunque è in parte regolata diversamente nei commi secondo e terzo dell'art. 19. Il secondo e il terzo comma dell’art. 19Il secondo e il terzo comma dell’art. 19 hanno ad oggetto una evenienza particolare che connota in modo determinante lo svolgimento e il modo di conclusione della fase liquidatoria. Può accadere che il piano di liquidazione comprenda un’offerta, da parte di un soggetto individuato, rivolta ad ottenere il trasferimento a suo favore, anche prima dell’omologazione, dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni. Il liquidatore dà esecuzione all’offerta se accerta che non sono disponibili soluzioni migliori sul mercato. Al liquidatore è per tal modo attribuita la facoltà di valutare se l’operazione indicata nella proposta di concordato è vantaggiosa per l’assenza di alternative: così modificando, sul punto, il programma contenuto nel piano. L’esercizio di questa facoltà lascerebbe libero il liquidatore di sostituirsi al tribunale nel vaglio di opportunità e fattibilità di uno degli aspetti del piano presentato dall’imprenditore. Per questa ragione il terzo comma dell’art. 19 impone che la cessione al terzo non possa avvenire senza la previa autorizzazione del tribunale quando il piano prevede che l’offerta del terzo debba essere accettata prima dell’omologazione. L’avvenuta omologazione esclude possa incorrersi nel rischio di consentire una incontrollata discrezionalità all’organo liquidatorio nella procedura. |