Revocatoria fallimentare: è rilevante il tempo in cui l'assegno è stato messo all'incasso
30 Settembre 2021
Una società in liquidazione coatta amministrativa conveniva in giudizio un'altra società, al fine di ottenere la revoca ex art. 67, comma 2, l. fall. di un pagamento effettuato tramite assegno bancario. Il Tribunale di Roma prima, la Corte d'Appello di Roma poi, respingevano la richiesta. I commissari liquidatori della società in liquidazione ricorrono in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, la violazione dell'art. 67, comma 2, l. fall., e dell'art. 31 r.d. n. 1736/1933, inerente l'eccezione nei fatti svolta dall'accipiens. La doglianza è fondata. In tema di revocatoria fallimentare di un pagamento, è rilevante il tempo in cui l'assegno è stato messo all'incasso e riscossa la somma portata dal titolo, cioè il momento in cui è effettivamente realizzata la funzione solutoria a cui lo stesso risulta destinato. Secondo la Corte di Cassazione «non può non rilevare il momento in cui si realizza lo spostamento patrimoniale dal debitore al creditore, con conseguente depauperamento del patrimonio del primo e arricchimento di quello del secondo, che è proprio al verificarsi di tale depauperamento che lo strumento revocatorio intende porre rimedio» (Cass. n. 139089/2014). Per questi motivi, il Collegio accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte d'Appello di Roma.
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