Legittimato il PM a richiedere il fallimento basandosi su atti non costituenti reato
01 Ottobre 2021
In tema di iniziativa per la dichiarazione del fallimento da parte del PM, questi è legittimato a richiederlo, ex art. 7 l.fall., non solo qualora apprenda la notitia decoctionis da un procedimento penale pendente, ma anche nei casi in cui la notitia decoctionis emerga dalle condotte indicate in tale articolo, che non presuppongono come indefettibile la pendenza di un procedimento penale.
La Corte d'Appello respingeva il reclamo, ex art. 18 l.fall., di una s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato il suo fallimento su ricorso del PM, sostenendo che sussisteva la piena legittimazione ad agire del PM a richiedere il fallimento, avendo questi appreso la notizia nell'ambito di un procedimento penale pendente in fase di indagini preliminari a carico dell'imprenditore. Avverso tale decisione la società ricorre in Cassazione denunciando violazione di legge in punto si ammissibilità dell'istanza di fallimento da parte del PM, non fondata su un procedimento penale effettivamente instaurato, stante il generico rimando ad un mero numero “fascicolo…mod 45”.
Sul punto la Suprema Corte ha sostenuto che la ratio dell'art. 7 l.fall., una volta venuto meno il potere del Tribunale di dichiarare officiosamente il fallimento, è quella di estendere la legittimazione del PM alla presentazione dell'istanza nei casi in cui l'organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis. Alla stregua di ciò, al riguardo, i Giudici affermano che, in tema di iniziativa per la dichiarazione del fallimento da parte del PM, questi è legittimato a richiedere il fallimento stesso, ex art. 7 l.fall., non solo quando apprende la notitia decoctionis da un procedimento penale pendente, ma anche nei casi in cui la notitia decoctionis emerga dalle condotte indicate nella norma di cui sopra, che non presuppongono come indefettibile la pendenza di un procedimento penale, posto che esse possono emergere anche da un procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti reato, il cosiddetto modello 45. Sulla base di ciò il ricorso è dichiarato inammissibile.
Fonte: dirittoegiustizia.it
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