L'obbligatorietà di indicazione del costo di manodopera in offerta è limitata ai costi diretti della commessa

Tommaso Rossi
04 Ottobre 2021

Il costo della manodopera di cui all'art. 95 co. 10 d.lgs.50/2016 va riferito ai soli costi diretti della commessa, cioè a quei dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, e non anche ai costi per le figure professionali esterne all'azienda coinvolte nell'appalto solo come occasionale ausilio tecnico alla stessa, secondo esigenza non prevedibili.Ciò in quanto tale previsione risponde all'esigenza di tutela del lavoro sotto il profilo della giusta retribuzione, e serve ad evitare manovre speculative sulla retribuzione dei dipendenti dell'azienda tese a rendere l'offerta economica di gara maggiormente competititva, alterando la concorrenza tra i partecipanti.

Il caso. La complessa vicenda alla base del pronuncia de qua trae, da ultimo, origine dal ricorso proposto da un RTI, risultato dapprima aggiudicatario, aggiudicazione poi revocata in autotutela dalla S.A. in favore del Rti in precedenza estromesso, nell'ambito di una gara di appalto di servizi disposta da Consip Spa.

In particolare le censure del ricorrente, per quanto qui di interesse, facevano riferimento alla non sostenibilità economica dell'offerta del RTI avversario, lamentandone dunque l'anomalia, per quanto riguarda la voce dei costi relativi alla figura del “building manager”, figura peraltro non richiesta dal Capitolato tecnico di gara.

Il Tar ha ritenuto infondato tale motivo, partendo appunto dal presupposto che tale figura non era prevista nel capitolato di gara, ma era stata prevista dal concorrente “liberamente, nel team esecutivo, con funzioni di mero coordinamento”. Secondo i giudici, indipendentemente dalla congruità o meno del costo di tale attività di coordinamento, l'obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta di cui all'art. 95 co. 10 d.lgs. 50/2016, e la relativa verifica di congruità da parte della S.A., si riferisce ai soli costi diretti della commessa, restando dunque esclusi i costi per le figure professionali coinvolte occasionalmente, secondo esigenze non previamente prevedibili, come ausilio direttivo o di coordinamento.

Ciò in quanto l'obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta risponde all'esigenza di tutela del lavoro sotto il profilo della giusta retribuzione, e serve ad evitare manovre speculative sulla retribuzione dei dipendenti finalizzate ad alterare la par condicio dei partecipanti alla gara.

In conclusione, deve ritenersi preferibile intendere il costo della manodopera limitato ai soli costi diretti della commessa poiché l'esigenza di tutela è avvertita solo e proprio per quei dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell'offerta per la specifica commessa. Non è invece così per quelle figure professionali impiegate in maniera indiretta, che operano occasionalmente, in maniera trasversale e in vari contratti, “il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all'offerta da presentare per il singolo appalto”. Di tale avviso anche una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. V, 3 novembre 2020, n. 6786).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.