Inammissibilità della procedura di liquidazione del patrimonio

La Redazione
06 Ottobre 2021

Tribunale di Grosseto dichiara inammissibile la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012 fondata sulla sola messa a disposizione del ceto creditorio dei soli redditi futuri dell'istante.

Il Tribunale di Grosseto dichiara inammissibile la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. n. 3/2012 fondata sulla sola messa a disposizione del ceto creditorio dei soli redditi futuri dell'istante.

La proposta di liquidazione, infatti, pur non avendo un contenuto fisso e predeterminabile, deve comunque essere idonea ex ante ad assicurare il soddisfacimento, anche parziale, e comunque non meramente simbolico dei creditori. Pertanto, quando il reddito futuro destinabile ai creditori è minimo e la procedura consente, in ottica prognostica, di soddisfare, oltre alle spese prededucibili, i creditori concorsuali in una misura complessiva pressochè irrisoria, come nel caso di specie, la stessa deve ritenersi priva di causa in concreto.

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