Sull'avvalimento di titoli di studio e professionali e sulla legittimità dell'avvalimento premiale

Redazione Scientifica
20 Settembre 2021

In materia di avvalimento l'art. 89, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 50/2016 va interpretato nel senso che è richiesta l'esecuzione diretta...

In materia di avvalimento l'art. 89, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 50/2016 va interpretato nel senso che è richiesta l'esecuzione diretta dell'ausiliaria nei casi in cui l'operatore sia privo di titoli professionali o di studio (indicati dall'allegato XVII parte II lett. f), che non possono essere trasferiti ad altri poiché evidentemente strettamente personali al soggetto che li abbia acquisiti. In tale ottica, il riferimento aggiuntivo contenuta nella norma alle “esperienze professionali pertinenti” si spiega tenendo conto dell'eventualità che la stazione appaltante richieda, quale requisito di partecipazione esperienziale, esperienze professionali maturate in virtù della spendita di titoli di studio o professionali, che risultano anch'esse, all'evidenza, espressione di capacità personali intrasmissibili ad altri (Cons. Stato, V, 26 aprile 2021, n. 3374; 1° marzo 2021, n. 1701). Peraltro, la prescrizione dell'esecuzione diretta del servizio da parte dell'ausiliaria non può che essere di stretta interpretazione.

È ammissibile l'avvalimento c.d. “premiale”, in virtù del quale l'avvalimento interviene sia nell'integrazione di un requisito di partecipazione che nel riconoscimento di punteggio nell'ambito della valutazione dell'offerta tecnica formulata tenendo in considerazione le competenze, le risorse e le capacità effettivamente trasferite dall'ausiliaria all'ausiliata. Va invece escluso l'avvalimento “premiale” che abbia l'esclusivo scopo di far conseguire all'ausiliata, che non necessiti di alcun incremento delle risorse per partecipare alla gara, una migliore valutazione dell'offerta: in tal caso, infatti, la logica concorrenziale ne risulta alterata e non implementata.

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