L'obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta è limitata ai soli costi diretti della commessa
29 Settembre 2021
L'obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta – e la correlativa verifica della loro congruità imposta alla Stazione appaltante – risponde all'esigenza di tutela del lavoro sotto il profilo della giusta retribuzione e serve ad evitare manovre speculative sulla retribuzione dei dipendenti finalizzate a rendere l'offerta in gara maggiormente competitiva rispetto alle altre, sicché è preferibile riferire il costo della manodopera di cui all'art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 ai soli costi diretti della commessa, esclusi, dunque, i costi per le figure professionali coinvolte nella commessa in ausilio e solo in maniera occasionale secondo esigenze non prevedibili (quali quelle che hanno un ruolo direttivo o di coordinamento); ciò comporta che l'esigenza di tutela è avvertita solo e proprio per quei dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell'offerta per la specifica commessa. Non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti, il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all'offerta da presentare per il singolo appalto. |