Il concordato preventivo e la sospensione dei termini processuali a causa della pandemia
24 Agosto 2020
In ossequio a quanto disposto dall'art. 9 d.l. 8 aprile 2020, n. 23, l'imprenditore che ha avuto accesso alla procedura di concordato preventivo con riserva, può presentare una richiesta di concessione di un ulteriore termine solamente nel caso in cui abbia già beneficiato dei termini “ordinari”?
Caso concreto - Una società ha avuto accesso alla procedura di concordato preventivo c.d. in bianco e le è stato concesso un termine, successivamente prorogato, per il deposito della proposta e del piano, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F. (nella prospettiva della continuità aziendale). Il termine, così come differito dal Tribunale di Milano, cadeva nel periodo delle sospensioni processuali, disposte prima con l'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, e poi con l'art. 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23; pertanto, la sua decorrenza restava sospesa sino al giorno 11 maggio 2020. Come noto, tali sospensioni processuali straordinarie sono state disposte in ragione della diffusione su tutto il territorio nazionale della nota emergenza epidemiologica, la quale ha determinato altresì l'interruzione di tutte le attività produttive (fatta accezione unicamente per quelle di carattere essenziale). Ebbene, la società ricorrente, che ha beneficiato della sospensione dei termini per la redazione del piano e della proposta di concordato preventivo, ha anche subito le conseguenze dell'interruzione della produzione e, più in generale, della paralisi del mercato. Nel momento in cui sono state (prima) allentate e, successivamente, eliminate le misure restrittive atte ad ostacolare la diffusione della pandemia, e la produzione lentamente è ripresa, le incertezze sull'andamento del mercato, sia sul lato della domanda che sul lato dell'offerta, e sulla futura diffusione dell'epidemia hanno reso impossibile, nel brevissimo periodo, la determinazione di un nuovo business plan. Dunque, la società ha manifestato l'esigenza di un ulteriore lasso temporale per poter valutare in modo più approfondito e dettagliato le conseguenze del blocco della produzione e della situazione pandemica sugli utili prospettici. Per tali ragioni, alla luce di quanto disposto dall'art. 9, comma 4, d.l. n. 23 del 2020, l'impresa debitrice ha fatto istanza al Tribunale di Milano per la concessione di un ulteriore termine per il deposito di una proposta e di un piano di concordato.
Spiegazioni e conclusioni - Il Tribunale di Milano, con decreto del 28 maggio 2020, ha concesso alla società un'ulteriore proroga di novanta giorni – il massimo previsto per legge – per la presentazione della proposta concordataria. Nel richiamare l'art. 9 d.l. n. 2020, il Tribunale ha espressamente statuito che, per beneficiare dell'ulteriore differimento del termine previsto dal c.d. decreto Liquidità, una società dovrebbe aver avuto accesso, alla data del 23 febbraio 2020, alla procedura di concordato “in bianco” ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F. e aver già esaurito la facoltà di richiedere, alla luce dell'ultima disposizione citata, la proroga di legge. Nel caso contrario, in cui l'impresa in procedura alla data del 23 febbraio 2020 non avesse ancora usufruito della proroga “ordinaria” prevista dalla legge fallimentare, non avrebbe la possibilità di usufruire del differimento di cui all'art. 9, comma 4, d.l. n. 23 del 2020. Non è tutto. Per poter beneficiare di questa facoltà eccezionale, la società dovrebbe dimostrare che la proroga sia resa necessaria per giustificati e concreti motivi, da esplicarsi in modo specifico nel contesto dell'istanza presentata al Tribunale. Da questo assunto, discendono due conseguenze rilevanti: in primo luogo, non è indispensabile produrre documenti che provino quanto indicato nella richiesta, poiché la legge fa espressamente riferimento ai motivi così come indicati nell'istanza del debitore; in secondo luogo, dovendo essere concrete, le ragioni da rappresentare nell'istanza non possono che consistere in effettive ripercussioni sull'attività di impresa della situazione epidemiologica. In altre parole, si ritiene non sia sufficiente, ai fini della concessione dell'ulteriore proroga, una generica menzione alla pandemia e all'interruzione della produzione.
Normativa e giurisprudenza
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