Socio illimitatamente responsabile di una società di persone e sovraindebitamento

Lorenzo Rossi
24 Agosto 2020

Il socio illimitatamente responsabile di una società di persone può accedere alle procedure da sovraindebitamento?

Il socio illimitatamente responsabile di una società di persone può accedere alle procedure da sovraindebitamento?

Caso concreto - Un socio illimitatamente responsabile di una società di persone ha presentato al Tribunale una domanda di accesso ad una procedura da sovraindebitamento.

La domanda era finalizzata alla ristrutturazione sia di debiti di carattere personale – alcuni dei quali erano derivanti dalle fideiussioni prestate a garanzia di esposizioni della società –, che di debiti relativi alla qualifica di socio illimitatamente responsabile per la titolarità di quote di una società in nome collettivo.

Tale società, peraltro, aveva in precedenza presentato ricorso ex art. 182, comma 6, bis L.F., presso lo stesso Tribunale che ha esaminato la domanda di accesso alla procedura di accordo con i creditori ai sensi dell'art. 9 ss. l. n. 3 del 2012, al fine di raggiungere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Il Tribunale di Rimini, con il decreto di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 10, comma 1, l. 27 gennaio 2012, n. 3, ha dichiarato ammissibile la proposta di accordo con i creditori presentata dal socio illimitatamente responsabile di una società di persone, chiarendo alcune questioni giuridiche di notevole interesse pratico.

Spiegazioni e conclusioni - Il Tribunale di Rimini, con la pronuncia in commento, ha preso posizione sulla discussa questione dell'ammissibilità di una domanda da sovraindebitamento presentata da un socio illimitatamente responsabile.

Il dibattito, come noto, sorge per via di quanto disposto dall'art. 147, comma 1, L.F., a norma del quale “la sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”.

Questa disposizione deve essere letta congiuntamente all'art. 7, comma 2, lett. a), l. n. 3 2012, il quale dispone che la domanda di accesso alle procedure da sovraindebitamentonon è ammissibile quando il soggetto istante “è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo”.

A parere del Tribunale di Rimini, il socio illimitatamente responsabile di società di persone può accedere alle procedure da sovraindebitamento, poiché “non è imprenditore commerciale e, come tale, assoggettabile a fallimento in via autonoma e diretta”. In altre parole, secondo il giudicante, potendo subire la pronuncia di insolvenza solamente in via indiretta e mediata, e precisamente per estensione del fallimento della società, il debitore in parola è legittimato a chiedere l'apertura di una procedura prevista dalla l. n. 3 del 2012.

La giurisprudenza di merito, tuttavia, si è espressa anche in modo difforme.

Il Tribunale di Milano, ad esempio ha escluso che il socio illimitatamente responsabile possa essere sottoposto a una delle procedure disciplinate dalla l.n. 3 del 2012, poiché risulta astrattamente assoggettabile al fallimento ex art. 147 L.F. (Tribunale di Milano 18 agosto 2016).

Tale disposizione, dunque, impedisce al socio illimitatamente responsabile anche di instaurare una procedura da sovraindebitamento per i soli debiti personali, senza considerare quelli sociali, in quanto astrattamente risponde di tutti i debiti della società di persone.

Il Tribunale di Prato, invece, ha ritenuto che il socio illimitatamente responsabile di società di persone possa accedere alla procedura di sovraindebitamento, purché la società non sia fallita. In altre parole, il solo fatto che sia astrattamente assoggettabile alla procedura fallimentare non esclude la legittimazione del debitore ad intraprendere una delle procedure di cui alla l. n. 3 del 2012 (Tribunale di Prato 16 novembre 2016). Nel caso in cui il soggetto dovesse fallire in estensione, il curatore potrà acquisirne il patrimonio all'attivo della procedura fallimentare.

In ultimo, è bene precisare che, a differenza della l. n. 3 del 2012, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza si occupa specificamente dell'accesso del socio illimitatamente responsabile alle procedure da sovraindebitamento. Precisamente, l'art. 65, comma 4, CCII stabilisce che “la procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”.

Pur tenendo presente che la disposizione sarà oggetto di attività ermeneutica, sembrerebbe che con il Codice della crisi vengano risolte le problematiche sorte in ragione del silenzio della vigente normativa.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 147 L.F.
  • Art. 182 bis L.F.
  • Art. 7 L. 27 gennaio 2012, n. 3
  • Art. 9 L. 27 gennaio 2012, n. 3
  • Art. 10L. 27 gennaio 2012, n. 3
  • Tribunale di Rimini9 marzo 2019
  • Tribunale di Prato 16 novembre 2016
  • Tribunale di Milano 18 agosto 2016

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