L'art. 47 L.F. non si può applicare analogicamente alle procedure da sovraindebitamento
24 Agosto 2020
In assenza di una previsione specifica nella L. 3/2012, trova applicazione nelle procedure da sovraindebitamento la norma che assicura al fallito e alla sua famiglia i mezzi necessari per la sussistenza? Caso concreto - Un soggetto sovraindebitato ha presentato domanda di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, disciplinata dall'art. 14 ter ss. l. 27 gennaio 2012, n. 3.
Il suo patrimonio era composto unicamente da un bene immobile, già assoggettato a procedura esecutiva prima del deposito della domanda di accesso alla procedura da sovraindebitamento. Tale asset, peraltro, era già stato oggetto di alienazione a seguito di un esperimento di vendita e il saldo prezzo era già stato versato da parte dell'aggiudicatario. Dunque, la procedura di liquidazione del patrimonio avrebbe soddisfatto i creditori del soggetto istante (purché regolarmente insinuati al passivo ai sensi dell'art. 14 septies l. n. 3 del 2012) mediante la distribuzione del ricavato della vendita. Il ricorrente, invece, non percepiva alcun reddito da lavoro dipendente o autonomo, in quanto disoccupato. Nel caso di specie, quindi, la procedura si ritrovava ad avere un attivo da distribuire ma il sovraindebitato era privo delle risorse per garantire il sostentamento proprio e della propria famiglia ed il giudice assegnatario non poteva, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, lett. b), l. n. 3 del 2012, escludere una parte di reddito futuro dalla procedura. In altre parole, si presentava al tribunale un'ipotesi diametralmente opposta a quella che usualmente si verifica, e cioè quella del sovraindebitato privo di beni da liquidare ma con un reddito da destinare, spesso e volentieri, quasi integralmente al soddisfacimento delle esigenze della famiglia (fattispecie che ha dato luogo a pronunce radicalmente contrapposte in punto di ammissibilità della domanda: per l'opinione positiva, si veda Tribunale di Milano 30 luglio 2019; per l'opinione negativa, si veda Tribunale di Mantova 18 giugno 2018). Alla luce di quanto sopra, il sovraindebitato, non potendo usufruire di parte del proprio reddito futuro per il proprio sostentamento, faceva richiesta al tribunale di assegnargli, ai sensi dell'art. 47 L.F., a titolo di sussidio per alimenti, una parte del ricavato della vendita dell'immobile, che sarebbe stato acquisito dalla procedura da sovraindebitamento una volta aperta. Il Tribunale di Rimini, con provvedimento del 18 maggio 2020, rigettava la richiesta formulata dal sovraindebitato in ordine alla concessione di una parte del saldo prezzo. Spiegazioni e conclusioni - Il Tribunale di Rimini, nell'argomentare la conclusione cui è giunto, ha inizialmente richiamato l'art. 47, comma 1, L.F., a norma del quale “se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia”. Il giudicante ha successivamente fatto notare che tale disposizione è tipica della procedura fallimentare, non ravvisandosi previsioni dall'analogo tenore o espressi rinvii alla legge fallimentare nella l. n. 3 del 2012. Pertanto, affinché una parte di ricavato della vendita di specifiche attività possa essere concesso al soggetto istante a titolo di alimenti anche nelle procedure da sovraindebitamento occorre assumere che l'art. 47 L.F. sia da applicare analogicamente (quantomeno alla liquidazione del patrimonio, che, come noto, è la più simile al fallimento). Tuttavia, a parere del giudicante, non si può ricorrere all'analogia per applicare l'art. 47 L.F. nelle procedure da sovraindebitamento. Precisamente, l'art. 14 quinques, comma 2, lett. e), l. n. 3 del 2012, nello stabilire che il giudice ordini “la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi”, ad avviso del Tribunale di Rimini, costituirebbe un indizio della volontà del legislatore di concedere al sovraindebitato solamente l'utilizzo temporaneo di beni facenti parte la procedura, al fine di non pregiudicare gli interessi dei creditori insinuati. In ragione di ciò, avendo l'assegnazione di risorse liquide per il sostentamento carattere definitivo, si dovrebbe escludere che al debitore istante possa essere attribuita una parte del ricavato del bene oggetto di alienazione in procedura. Ad ulteriore sostegno della tesi dell'impossibilità di utilizzare la figura dell'analogia, Tribunale di Rimini sottolinea come l'art. 47 L.F. faccia riferimento alla concessione di risorse al fallito in corso di procedura ma non nell'ambito della fase introduttiva della medesima. Pertanto, non potrebbe in ogni caso accogliersi la domanda proposta dal sovraindebitato.
Normativa e giurisprudenza
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