La start up innovativa e le procedure da sovraindebitamento
24 Agosto 2020
È ammissibile la domanda di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio presentata da una start up innovativa?
Caso concreto - Una start up innovativa, naufragato il progetto industriale che ne aveva determinato la costituzione, presenta una domanda di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter ss. L. 27 gennaio 2012, n. 3. Ed infatti, come noto, ai sensi dell'art. 31 D.L. 19 ottobre 2012, n. 179, le società che sono qualificabili come start up innovative sono escluse, per un periodo di cinque anni dall'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, dalle procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare. Il ricorso viene presentato dopo che la stessa era stata destinataria di un'istanza di fallimento promossa da un creditore, successivamente rigettata dal Tribunale di Milano e, in sede di reclamo, dalla Corte d'appello di Milano (si veda Tribunale di Milano 21 luglio 2016 e Corte d'appello Milano 15 dicembre 2016). I provvedimenti in parola, tuttavia, nel respingere l'istanza di fallimento, non hanno riconosciuto la qualifica di start up innovativa alla debitrice, ma, al contrario, l'hanno espressamente esclusa, statuendo che, nonostante l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, la società fosse priva dei requisiti sostanziali per essere tale (nella specie, esercitava un'attività imprenditoriale priva, così come i beni e i servizi che produceva, dei caratteri di innovatività prescritti dall'art. 25 ss. D.L. n. 179 del 2012). I rigetti, essenzialmente, erano fondati sulla mancata prova del diritto di credito da parte del creditore istante. Nel predisporre il ricorso per l'ammissione alla procedura da sovraindebitamento, la società, dando atto della predetta istanza di fallimento, riteneva che la propria iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese escludeva qualsiasi potere di controllo di merito da parte del Tribunale, essendo già stato effettuato in precedenza dall'ufficio del registro imprese ai fini dell'iscrizione alla medesima sezione. Dunque, la ricorrente sosteneva l'orientamento dottrinale secondo cui il giudice ordinario non può effettuare verifiche che sono demandate per legge ad altro ente – l'ufficio del registro imprese – e che, laddove volesse essere contestata la sua natura di start up innovativa, avrebbe dovuto essere previamente esperita un'iniziativa giudiziale dinanzi al giudice del registro per ottenere la cancellazione dalla sezione speciale (implicitamente ammettendo, di conseguenza, che l'iscrizione in quest'ultima possa avere natura costitutiva). Il Tribunale di Milano, con il decreto del 7 settembre 2017, ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione del patrimonio della ricorrente.
Spiegazioni e conclusioni - Per la precisione, il Tribunale di Milano, ha espressamente dichiarato che l'iscrizione di una società nella sezione speciale del registro imprese costituisce un requisito “necessario e sufficiente” per l'attribuzione della qualifica di start up innovativa e, dunque, per essere esclusi dal novero dei soggetti cui si applica la disciplina della legge fallimentare. Nonostante le espressioni utilizzate, dalla pronuncia non si può comprendere se il Tribunale abbia assunto tale decisione in ossequio all'orientamento che esclude la facoltà del giudice ordinario di valutare la sussistenza dei requisiti per essere qualificabili start up innovativa ovvero, nell'assenza di contraddittorio che caratterizza la fase introduttiva della procedura di liquidazione dei beni – il quale avrebbe potuto svilupparsi sull'aspetto dei presupposti –, abbia semplicemente ritenuto sufficiente l'iscrizione nella sezione speciale nella presunzione della legittimità dell'atto amministrativo dell'ufficio del registro imprese. Più recentemente, si è espresso sul medesimo tema in maniera diametralmente opposta il Tribunale di Udine. Infatti, quest'ultimo ha statuito che il giudice ordinario, laddove valuti insussistenti i requisiti per beneficiare della qualifica di start up innovativa, può disapplicare il provvedimento amministrativo con cui la società è stata iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese e, di conseguenza, dichiarare il fallimento della società. In altre parole, a detta del Tribunale di Udine, l'iscrizione nella speciale sezione e il periodico aggiornamento dei requisiti non hanno natura costitutiva e non impediscono ulteriori accertamenti sulla sussistenza in concreto dei predetti (cfr. Tribunale di Udine 22 maggio 2018). A questa conclusione si è giunti anche tenendo in considerazione gli scarsi margini e poteri dell'ufficio del registro in sede di iscrizione nella sezione speciale (che si basa, fondamentalmente, su un'autocertificazione).
Normativa e giurisprudenza
|