Concordato preventivo assistito dal vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.

03 Agosto 2020

Può essere omologata una proposta di concordato preventivo liquidatorio garantito da un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. costituito da una società collegata?

Può essere omologata una proposta di concordato preventivo liquidatorio garantito da un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. costituito da una società collegata?

Caso concreto - Il debitore ha depositato una domanda di concordato preventivo liquidatorio la cui proposta prevedeva: i) l'accollo dei debiti tributari e prededucibili della ricorrente da parte di una società collegata ii) la garanzia assunta da un'altra società collegata di un vincolo di destinazione nelle forme di cui all'art. 2645 ter c.c., ovvero in subordine la concessione di una garanzia ipotecaria, avente ad oggetto tutte le obbligazioni concordatarie, condizionatamente all'ammissione della procedura.

Spiegazioni e conclusioni - Il ricorrente ha depositato un ricorso ex art. 161 L.F. ed ha proposto di soddisfare i creditori tramite:

  1. la liquidazione del proprio patrimonio;
  2. l'apporto di una società collegata che si ha pagato debiti concorsuali della ricorrente, surrogandosi nella posizione di questi ultimi e rinunciando al riparto a condizione che l'omologa fosse definitiva;
  3. la costituzione di un vincolo di destinazione sul patrimonio di una società a favore della procedura, a garanzia dell'adempimento della proposta.

La particolarità dello schema proposta consiste nella messa a disposizione nell'ultima caratteristica del piano: la costituzione del vincolo ex art. 2645 ter c.c.

Lo strumento in disamina può risultare duttile nelle procedure concorsuali minori perché (i) meno oneroso rispetto ad una garanzia ipotecaria, che sconta l'imposta ipotecaria del due percento sul valore del credito iscritto; (ii) parimenti efficace per garantire la proposta ai creditori ed eliminare incertezze di valorizzazione dei cespiti da esitare in ottica di fugare eventuali dubbi di fattibilità economica.

Per la singolarità della proposta, il ricorrente ha ritenuto prudente proporre una garanzia ipotecaria quale strumento alternativo, non risultando altri precedenti in linea, e ha rimesso la decisione circa l'utilizzo tra l'uno o l'altro istituto all'insindacabile giudizio del Commissario Giudiziale, da orientare a seconda della maggiore convenienza fiscale.

Il concordato è stato ammesso, con la possibilità di demandare al commissario la scelta fra le due ipotesi di garanzia.

Come risulta dal parere ex art. 180 L.F., il Commissario Giudiziale, ha acquisito la perizia giurata dell'esperto per apprezzare il valore del cespite e ha partecipato alla stipula dell'atto di costituzione del vincolo di destinazione: l'atto ha previsto la procura irrevocabile a vendere in favore del Commissario, ed è stato rafforzato dal mandato a vendere reso in favore del liquidatore giudiziale per far sfuggire dalla sfera di dominio del conferente ogni possibilità di controllo del processo di vendita.

Con il successivo decreto ex art. 180 l.fall. il Tribunale ha omologato il concordato e ha ribadito la fattibilità giuridica della costituzione del vincolo ex art. 2645 ter cod. civ. già delibata in sede di ammissione.

La pronuncia in esame rivela l'elasticità dell'istituto di cui all'art. 2645 ter c.c.: il ricorrente ha sfruttato le larghe maglie della definizione “vincoli di scopo”, il cui unico limite interpretativo è la coincidenza del vincolo di destinazione con la realizzazione di “interessi meritevoli di tutela”, ai sensi dell'art. 1322 c.c., tra cui sicuramente fa annoverata la costituzione di una garanzia a favore di una società collegata.

Normativa

Artt. 160 s. L.F.

Art. 2645 ter c.c.

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