La proposta di accordo di composizione della crisi familiare
07 Agosto 2020
È fattibile una proposta di accordo su base familiare, ammettendo che due coniugi, con un passivo solo parzialmente identico, possano presentare un unico ricorso per l'accesso alle procedure da sovraindebitamento?
Caso concreto - Due coniugi, mediante un unico ricorso, hanno chiesto di accedere congiuntamente alla procedura di accordo con i creditori di cui all'art. 9 ss. l. 27 gennaio 2012, n. 3, proponendo il soddisfacimento (parziale) del ceto creditorio attraverso la parte di reddito da lavoro dipendente percepito in eccedenza rispetto alle esigenze di sostentamento della famiglia (composta anche da due figli minori di età). Nel caso di specie, il debito dei coniugi era parzialmente identico, in quanto una parte delle obbligazioni stipulate dal marito erano state garantite da fideiussioni prestate dalla moglie. Tra le varie particolarità che ricorrevano, vi era l'unicità della procedura da sovraindebitamento: in altre parole, i due ricorrenti hanno domandato, attraverso un unico atto processuale, l'apertura di una procedura c.d. di gruppo. In tal senso, occorre evidenziare sin da subito che la l. n 3 del 2012, che ha istituito nel nostro ordinamento le procedure da sovraindebitamento, non contiene alcuna specifica prescrizione in merito alle procedure collettive, essendo al contrario scritta e parametrata solamente sull'ipotesi dell'unico ricorrente. La ragione che ha spinto i coniugi ad agire nel modo indicato va individuata nella volontà di comporre la crisi da sovraindebitamento dell'intera famiglia e non dei singoli componenti, individualmente considerati. Ed infatti, il conseguimento del fine ultimo delle procedure di cui alla l. n. 3 del 2012, che consiste nell'esdebitazione, reca effettivo ristoro al nucleo familiare solamente se godono del predetto beneficio tutti i componenti. Diversamente, nel caso opposto, le risorse e i beni di cui la famiglia dispone e che vengono destinate al soddisfacimento delle esigenze dei propri membri resterebbero sempre assoggettabili all'aggressione da parte dei creditori. I coniugi, peraltro, nell'unico ricorso, hanno predisposto due distinte proposte e piani di soddisfacimento dei creditori, alla luce del fatto che, come accennato, l'indebitamento era solo parzialmente coincidente. L'efficacia di ciascuna di tali proposte, inoltre, era sospensivamente condizionata all'omologazione dell'altra, in modo tale che le stesse dovessero subire la medesima sorte. Il Tribunale di Milano, con decreto del 29 dicembre 2017, ha dichiarato aperta la procedura da sovraindebitamento instaurata dai coniugi, prendendo posizione sull'ammissibilità dell'unico ricorso per la famiglia.
Spiegazioni e conclusioni - In particolare, il Tribunale di Milano ha riconosciuto che, pur in assenza di una specifica previsione normativa, possano ritenersi ammissibili le procedure di gruppo, caratterizzate da un indebitamento in parte o in tutto comune ai soggetti ricorrenti. Il requisito essenziale che deve essere rispettato è la rigorosa separazione delle masse attive e passive dei ricorrenti, con la previsione di piani distinti, pena la violazione dell'art. 2740 c.c. (tale interpretazione è stata sostenuta, in precedenza, dal Tribunale di Novara 25 luglio 2017). Infatti, nel caso in cui il piano fosse unitario, vi sarebbe confusione tra attivi e passivi, con la conseguenza che i beni e, più in generale, le risorse di un debitore sarebbero utilizzate anche per la soddisfazione dei creditori dell'altro, con evidente pregiudizio per i creditori del primo. Va segnalato che questa soluzione non sempre viene sposata dalla giurisprudenza di merito (si veda, lo stesso Tribunale di Milano 18 maggio 2019), la quale talvolta ricava proprio dall'assenza di un'espressa previsione sulle procedure di gruppo un chiaro indice della volontà del legislatore. In ogni caso, la soluzione ermeneutica adottata dalla pronuncia in commento, favorevole alle procedure familiari, è conforme e anticipa la riforma delle procedure concorsuali, essendo espressamente previsto nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (all'art. 66 CCI) che “i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”. In conclusione, a parere del Tribunale adito, vanno ritenute ammissibili le procedure di carattere “familiare” a patto che l'attivo e il passivo di ciascun soggetto siano mantenuti distinti, dovendo rispondere ciascuno esclusivamente dei propri debiti.
Normativa e giurisprudenza
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