Concordato in bianco: deposito di una domanda e nuova domanda proposta nei due anni successivi
24 Agosto 2020
È ammissibile la domanda di concordato in bianco presentata nei due anni successivi al deposito di un'ulteriore domanda ex art. 161, comma 6, L.F., anche se non sono stati concessi i termini di legge per il deposito del piano e della proposta?
Caso concreto - Il Tribunale di Aosta dichiarava inammissibile una domanda di concordato con riserva di presentare il piano e la proposta, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., in ragione della mancata approvazione e del conseguente deposito del bilancio relativo all'esercizio precedente (i cui termini di approvazione erano già spirati).
Il Tribunale di Aosta non riteneva le censure meritevoli di accoglimento e, di conseguenza, omologava la procedura concordataria.
Spiegazioni e conclusioni - Precisamente, la Corte d'appello ha accolto il reclamo richiamando espressamente l'art. 161, comma 9, L.F., a norma del quale “la domanda di cui al sesto comma (dell'art. 161 L.F.) è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma”. Contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale di Aosta, a parere del quale l'ipotesi descritta dall'art. 161, comma 9, L.F. si identifica con il caso di avvenuta presentazione di un piano di concordato (successivamente dichiarato inammissibile), la Corte d'appello ha decretato che la norma in esame deve ritenersi applicabile anche ai casi in cui la domanda di concordato “in bianco”, indipendentemente dalla ragione, sia dichiarata inammissibile. Non è tutto. Analizzando, infatti, la ratio antiabusiva della disposizione in commento, la Corte ha concluso che la seconda domanda di concordato ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., depositata nell'arco temporale di due anni, vada dichiarata inammissibile anche se, a seguito del primo ricorso in bianco, non siano stati concessi i termini di legge per il deposito di piano e proposta di concordato. Tale assunto si fonda sul presupposto che, a prescindere dall'apertura del c.d. preconcordato e dalla fissazione dei termini, la società debitrice, a far data dalla pubblicazione presso il registro imprese del ricorso, benefici del divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive, in ragione di quanto disposto dall'art. 168 L.F. Peraltro, anche se tale “ombrello protettivo” dovesse perdurare solamente pochi giorni – l'arco temporale che intercorre tra la pubblicazione del ricorso e la decisione del Tribunale –, la società godrebbe ugualmente della protezione legislativa e questo basterebbe per poter considerare abusivo il secondo ricorso ex art. 161, comma 6, L.F. e per dichiararne, conseguentemente, l'inammissibilità. E' bene ricordare, inoltre, che la giurisprudenza di merito, sulla questione dell'inammissibilità del secondo ricorso ex art. 161, comma 6, L.F., presentato entro due anni dal primo, ha ritenuto applicabile la disposizione in esame anche all'ipotesi in cui la domanda di concessione dei termini sia successivamente oggetto di rinuncia (Tribunale Napoli Nord 25 Febbraio 2015).
Normativa e giurisprudenza
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