Il Covid-19 tutela i finanziamenti soci in favore della partecipata in crisi

11 Agosto 2020

I finanziamenti soci effettuati del 9 aprile 2020 fino alla fine dell'anno 2020, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2467 c.c., sono soggetti alla postergazione rispetto alla soddisfazione degli altri creditori?

I finanziamenti soci effettuati del 9 aprile 2020 fino alla fine dell'anno 2020, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2467 c.c., sono soggetti alla postergazione rispetto alla soddisfazione degli altri creditori?

Caso concreto - Una società controllata, operante nel campo della moda, soggetta a direzione e coordinamento da parte di una società di diritto italiano, per effetto del Covid ha ulteriormente compromesso l'equilibrio finanziario già precario.

Alla fine del mese di marzo 2020 l'amministratore, comunica ai soci la necessità di disporre di nuova liquidità in assenza della quale la società non sarà in grado di assicurare la continuità aziendale in un orizzonte temporale di almeno sei mesi; e contemporaneamente di non essere in grado di reperire tale liquidità tramite un istituto di credito.

L'amministratore chiede pertanto ai soci di poter beneficiare di un finanziamento socio infruttifero.

In considerazione della forte aleatorietà della situazione descritta dall'amministratore e della possibilità di una prossima insolvenza della partecipata, il socio esprime forti dubbi sull'opportunità di concedere un finanziamento infragruppo in quanto l'eventuale restituzione successiva potrebbe essere oggetto di inefficacia; pertanto in un primo momento nega l'erogazione.

Successivamente la concede, a seguito di alcune rilevanti novità normative.

Soluzione - Il socio decide successivamente alla richiesta dell'amministratore di concedere il finanziamento soci nei confronti della controllata, dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni contenute nel Decreto Liquidità che di fatto:

- prorogano l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa, a decorrere dal 1 settembre 2021;

- disapplicano gli effetti in termini di postergazione, per i finanziamenti effettuati dall'entrata in vigore del Decreto Liquidità fino al 31 dicembre 2020.

Le perplessità del socio, al momento della richiesta da parte dell'amministratore (marzo 2020), erano giustificate sia dalle disposizioni civilistiche vigenti che di fatto stabiliscono la postergazione anche dei finanziamenti effettuati in favore della società sottoposte a direzione e coordinamento; sia da quanto introdotto con il Codice della Crisi d'Impresa che prevede l'inefficacia rispetto ai creditori dei rimborsi dei finanziamenti effettuati a favore delle società assoggettate alla liquidazione giudiziale da parte di chi ne esercita attività di direzione e coordinamento.

Successivamente all'emanazione delle disposizioni contenute nel Decreto Liquidità (D.L. 23/2020 convertito in L. 40/2020) il socio delibera di concedere il finanziamento infragruppo entro il 31 dicembre 2020.

Infatti, ancorché il medesimo finanziamento soci venisse restituito nel corso del 2021, la società controllante non sarà soggetta ad inefficacia e pertanto non sarà tenuta alla restituzione dello stesso al curatore, anche nel caso in cui la società controllata fosse soggetta a liquidazione giudiziale entro un anno dal medesimo rimborso.

Normativa

Art. 2467 c.c.

Art. 2497-quinquies c.c.

Art. 164, comma 3, D.Lgs. 14/2019

Art. 5 D.L. 23/2020 convertito in L. 40 del 5 giugno 2020

Art. 8 D.L. 23/2020 convertito in L. 40 del 5 giugno 2020

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