Pandemia sterilizzata per il marchio al 31 dicembre 2019

10 Agosto 2020

Gli effetti del Covid-19 possono in qualche modo influenzare la valutazione in bilancio di un marchi?

Gli effetti del Covid-19 possono in qualche modo influenzare la valutazione in bilancio di un marchi?

Caso cocnreto - L'amministratore di una società impegnata nel campo della moda, in sede di chiusura del bilancio al 31 dicembre 2019, redatto secondo i principi contabili nazionali, viene sollecitato dall'organo di controllo ad effettuare l'impairment test del marchio, in quanto gli effetti della pandemia, pur essendo successivi alla chiusura del bilancio, hanno un riflesso rilevante sulla stima dei flussi di cassa futuri; e rischiando di compromettere il mantenimento della continuità aziendale nei dodici mesi successivi, potrebbero riflettersi sui criteri di valutazione applicati.

Soluzione - L'amministratore, secondo la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel Codice Civile e nei Principi Contabili Nazionali, ritiene che l'emergenza sanitaria provocata dal COVID-19 sia da considerarsi a tutti gli effetti un fatto successivo alla chiusura del bilancio e pertanto non obblighi all'impairment test sul marchio.

Tale comportamento è confermato dalla correlazione tra diversi principi contabili nazionali, in particolare OIC 9 e OIC 29.

L'emergenza sanitaria COVID-19 non può considerarsi un elemento da prendere in considerazione per la valutazione degli indicatori di impairment in quanto cronologicamente successiva alla data di riferimento del bilancio, ovvero manifestatasi dopo il 31 dicembre 2019.

Per quanto riguarda la stima dei flussi di cassa futuri, l'amministratore è tenuto a determinarli sulla base delle condizioni correnti, ma tali condizioni devono essere note alla data di riferimento del bilancio; mentre non possono essere presi in considerazione gli eventi, seppur catastrofici, avvenuti successivamente alla data di chiusura.

Infine, in considerazione delle disposizioni introdotte dal Decreto Liquidità (art. 7, comma 1 D.L. 23/2020) nella redazione del bilancio al 31 dicembre 2019, la valutazione del marchio è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale, anche a fronte del fatto che la pandemia ha fortemente compromesso la capacità dell'azienda di mantenere i flussi di cassa programmati; in quanto la società al 23 febbraio 2020 possedeva tutte le caratteristiche del going concern.

L'amministratore, pur avvalendosi della deroga prevista dal Decreto Liquidità ha comunque riportato in nota integrativa le “significative incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio”.

Normativa e riferimenti di prassi

  • Art. 2423-bis c.c.
  • Art. 2426 c.c
  • Art. 2427 c.c.
  • OIC 9 - Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
  • OIC 29 - Fatti intervenuti dopo la chiusura del bilancio
  • OIC Documento interpretativo 6 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio – giugno 2020
  • OIC Comunicazione – Impairment test e COVID-19 – 05 maggio 2020
  • Circolare Assonime n.5 del 10 aprile 2020

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