L'autorizzazione al pagamento dei debiti anteriori nel concordato con continuità “indiretta”

12 Agosto 2020

Nell'ipotesi di concordato con continuità aziendale c.d. “indiretta” realizzata mediante un contratto di affitto d'azienda prodromico alla sua successiva cessione, il Tribunale può autorizzare il pagamento di debiti anteriori ex art. 182-quinquies c. l.fall.?

Nell'ipotesi di concordato con continuità aziendale c.d. “indiretta” realizzata mediante un contratto di affitto d'azienda prodromico alla sua successiva cessione, il Tribunale può autorizzare il pagamento di debiti anteriori ex art. 182-quinquies c. l.fall.?

Caso concreto - Un imprenditore presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale c.d. indiretta, cioè assicurata da un terzo soggetto in virtù di un contratto di affitto d'azienda prodromico al definitivo trasferimento dell'azienda medesima, chiedendo contestualmente al Tribunale di essere autorizzato a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali per la prosecuzione dell'attività d'impresa e funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori, ai sensi dell'art. 182-quinquies, comma 5, l.fall..

Nel caso prospettato i dubbi in ordine alla possibilità di autorizzare i debiti anteriori scaturiscono dalla constatazione secondo cui il mancato pagamento di detti debiti e la conseguente possibile interruzione dei rapporti di fornitura di beni e servizi indispensabili all'operatività aziendale da parte dei creditori pregiudicherebbero semmai l'attività dell'affittuario, ma resterebbero prive di conseguenze per la società in procedura, sia sotto il profilo della continuazione dell'attività, già sostanzialmente cessata proprio in conseguenza dell'affitto del ramo aziendale, sia sotto il profilo della migliore soddisfazione dei creditori, dato che i canoni di affitto ed il prezzo di vendita dell'azienda (oggetto di una proposta irrevocabile di acquisto già formulata dall'affittuario) non risentirebbero dell'eventuale interruzione dell'attività dell'affittuaria.

In definitiva, potrebbe ritenersi che l'istanza del debitore concordatario non sia collegata alla continuità aziendale della società in procedura, ma a quella dell'affittuaria.

Soluzione - Per risolvere il caso prospettato è necessario preliminarmente ricordare che, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, il concordato preventivo con continuità è configurabile anche quando l'azienda dell'imprenditore in crisi sia oggetto di un contratto d'affitto (recante o meno l'obbligo dell'affittuario di procedere successivamente all'acquisto dell'azienda stessa). Nell'ottica della salvaguardia della continuità aziendale “in senso oggettivo”, infatti, la Suprema Corte ha riconosciuto che vi è continuità aziendale meritevole di tutela anche quando l'attività d'impresa è destinata ad proseguita da un soggetto diverso dall'imprenditore ammesso al concordato (cfr. Cass., sez. I, sent. 19 novembre 2018, n. 29742).

Nella medesima pronuncia la Cassazione ha preso in considerazione anche l'eventualità che il debitore concordatario affittante l'azienda possa essere autorizzato ex art. 182-quinquies, comma 5, l.fall. al pagamento di debiti anteriori, “sostanzialmente in favore dell'affittuario temporaneamente garante della continuità di impresa ed evidentemente strategici anche per esso”.

Senza sottacere la problematicità di tale ipotesi, la Suprema Corte ha ritenuto di non escludere a priori che una simile autorizzazione possa essere concessa, affermando che “Proprio il segnalato impiego dell'affitto d'azienda quale tappa di un percorso in funzione di una ricollocazione dell'impresa competitiva sul mercato, nella prospettiva di affidabilità soggettiva dell'affittuario in relazione al piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, può ben giustificare il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o di servizi anche nell'ipotesi di continuità con affitto d'azienda. Evidentemente, non ad opera diretta del terzo affittuario in bonis, siccome soggetto estraneo al concordato, ma del debitore richiedente una specifica autorizzazione” (così ancora, Cass., sez. I, sent. 19 novembre 2018, n. 29742).

La Cassazione, dunque, non soltanto ha ammesso la configurabilità del concordato con continuità indiretta, ma ha anche chiarito che il pagamento di debiti anteriori da parte del soggetto in concordato possa essere autorizzato anche quando ciò sia indispensabile per garantire la prosecuzione dell'attività oggettivamente intesa, a prescindere dal fatto che tale attività non sia più esercitata dal debitore concordatario ma da un terzo che conduca in affitto l'azienda del primo.

Nello stesso senso si era precedentemente pronunciata anche la giurisprudenza di merito (Trib. Cuneo, rel. G.P. Macagno, 31 ottobre 2013).

Alla luce dei principi sanciti dalla giurisprudenza, quindi, il pregiudizio alla continuazione dell'attività d'impresa che l'autorizzazione al pagamento dei debiti anteriori ex art. 182-quinquies, comma 5, l.fall. tende a scongiurare, deve essere inteso anche in senso puramente oggettivo, come pregiudizio alla continuazione dell'attività d'impresa esercitata attraverso il complesso produttivo originariamente facente capo all'imprenditore in crisi.

Ne consegue, in definitiva, che il pagamento dei debiti anteriori può essere autorizzato dal Tribunale anche nell'ambito di un concordato con continuità c.d. “indiretta”.ù

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 182-quinquies, comma 5, l.fall.
  • Cass., sez. I, sent. 19 novembre 2018, n. 29742
  • Trib. Cuneo 31 ottobre 2013,

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