Le procedure competitive nel concordato preventivo con assunzione

06 Agosto 2020

Nel caso di assunzione da parte di un terzo trova applicazione l'art. 163-bis L.Fall., che prescrive lo svolgimento di procedure competitive per la vendita di beni determinati già oggetto di specifica offerta d'acquisto nell'ambito di un piano di concordato preventivo?

Nel caso di assunzione da parte di un terzo trova applicazione l'art. 163-bis L.Fall., che prescrive lo svolgimento di procedure competitive per la vendita di beni determinati già oggetto di specifica offerta d'acquisto nell'ambito di un piano di concordato preventivo?

Caso concreto - Una società che ha avuto accesso alla procedura di concordato preventivo, nella fase intercorrente tra il decreto di concessione del termine di cui all'art. 161, comma 6, L.F. e la predisposizione del piano e della proposta di concordato, ha stipulato un contratto di affitto finalizzato alla continuità dell'azienda in capo ad un assuntore.

Questa fattispecie rientra nell'alveo dei concordati in continuità indiretta, laddove l'attività aziendale della società ammessa alla procedura concorsuale venga proseguita dal terzo affittuario, il quale, a sua volta, si obbliga a corrispondere canoni d'affitto che saranno destinati alla soddisfazione della massa dei creditori.

Il Tribunale di Monza, con decreto emesso in data 16 ottobre 2019, confermando quanto già sostenuto nella fase di ammissione alla procedura, ha omologato il piano di concordato preventivo con continuità aziendale c.d. indiretta in capo ad un assuntore senza la necessità di indire procedure competitive.ù

Spiegazioni e conclusioni - La pronuncia in commento, consolidando l'orientamento diffuso nella giurisprudenza di merito (in questo senso, si vedano Tribunale di Milano 15 giugno 2017 e Tribunale di Milano 13 dicembre 2018), esclude espressamente che la norma contenuta nell'art. 163 bisL.F., che regola l'obbligatorietà delle procedure competitive per la vendita di beni aziendali, vada applicata in presenza di assunzione in capo ad un soggetto terzo di tutte le attività e le passività dell'impresa in concordato.

Come noto, l'art. 163 bisL.F. prescrive che la società ammessa alla procedura di concordato preventivo abbia l'obbligo di indire procedure competitive per la ricerca di potenziali acquirenti alternativi nel caso in cui beni determinati siano oggetto di specifiche offerte (sulle quali il piano viene strutturato).

Tuttavia, nell'ipotesi di concordato in continuità c.d. indiretta con assuntore, l'obbligo di procedure competitive non può trovare applicazione, dal momento che ciò che viene trasferito non è un bene determinato bensì tutte le attività e le passività dell'imprenditore assoggettato alla procedura concorsuale (e, dunque, la complessiva situazione patrimoniale).

In quest'ultimo caso, secondo l'orientamento ermeneutico adottato dal Tribunale di Monza, si può affermare che il trasferimento dell'azienda in capo all'assuntore configuri una vera e propria successione a titolo universale, avente appunto ad oggetto tutte le attività e passività dell'impresa stessa, e che, in altre parole, avvenga una sorta di sostituzione patrimoniale.

Dunque, se è vero che l'art. 163 bis L.F. si applica solamente alle cessioni di beni determinati e, più in generale, a tutte le successioni a titolo particolare, non si può che concludere che il concordato con assuntore non rientri nelle fattispecie assoggettate alla norma in parola.

Tale soluzione, tuttavia, non esclude affatto la possibilità di competizione nella proposta di assunzione, poiché restano certamente applicabili le prescrizioni di cui all'art. 163, commi 4 – 7, L.F., che, come noto, contengono la disciplina delle proposte di concordato concorrenti depositate da creditori qualificati.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 161 L.F.
  • Art. 163 L.F.
  • Art. 163 bis L.F.
  • Tribunale di Monza 16 ottobre 2019
  • Tribunale di Milano 13 dicembre 2018
  • Tribunale di Milano 15 giugno 2017

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