La meritevolezza del debitore nella procedura di liquidazione dei beni

04 Agosto 2020

La valutazione sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumersi volontariamente le obbligazioni può avere rilievo ai fini dell'apertura della procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter ss. L. 3/2012?

La valutazione sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumersi volontariamente le obbligazioni può avere rilievo ai fini dell'apertura della procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter ss. L. 3/2012?

Caso pratico - Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con decreto del 27 novembre 2019, ha rigettato l'apertura di una procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter ss. l. 27 gennaio 2012, n. 3.

Nel caso in esame, il giudice, anche sulla scorta del contenuto della relazione predisposta dall'O.C.C., ha ritenuto che fosse carente il requisito della meritevolezza e che il debitore avesse commesso atti in frode ai creditori.

Precisamente, sotto il primo profilo, la documentazione prodotta dal debitore non ha permesso all'O.C.C. di “parametrare l'oggetto dei finanziamenti domandati e le obbligazioni assunte nei confronti degli istituti di credito con la capacità reddituale del ricorrente” e, dunque, di esprimersi, come richiesto dall'art. 14 ter, comma 3, l. n. 3 del 2012, sulla diligenza impiegata dal soggetto istante nell'assumersi volontariamente le obbligazioni.

Per quanto attiene il secondo aspetto, invece, il giudice ha ritenuto che la circostanza di essere stati convenuti in giudizio per “l'accertamento delle responsabilità per le condotte poste in essere in qualità di amministratore” faccia presumere il compimento di atti in frode ai creditori. Inoltre, la documentazione prodotta dal debitore non è stata considerata sufficiente per valutare l'ammontare della domanda risarcitoria nei suoi confronti.

Il soggetto istante, in ragione delle argomentazioni che hanno condotto il giudice a rigettare la domanda di accesso alla procedura da sovraindebitamento, ha promosso un reclamo ai sensi dell'art. 737 ss. c.p.c.

In particolare, il debitore ha fondato il suo reclamo sulla circostanza che la meritevolezza non costituisca presupposto per l'apertura della procedura, essendo al contrario richiesti solamente l'assenza di atti di frode ai creditori nonché l'attendibilità e la completezza – ai fini della ricostruzione della situazione patrimoniale – dei documenti prodotti.

Il Tribunale di Milano, accogliendo le argomentazioni del reclamante, ha riformato il provvedimento di rigetto e aperto la procedura di liquidazione del patrimonio.

Spiegazioni e conclusioni - Precisamente, il Tribunale ha sostenuto che, dal tenore letterale delle disposizioni contenute nell'art. 14 ter l. n. 3 del 2012, non si possa in alcun modo ricavare la necessità e l'obbligo, in sede di verifica dei presupposti per l'apertura della liquidazione del patrimonio, di accertare la meritevolezza del debitore. Al contrario, tale analisi deve essere condotta solamente nelle ipotesi di accesso alla procedura di piano del consumatore, ai sensi dell'art. 12 bis l. n. 3 del 2012, e ai benefici dell'esdebitazione di cui all'art. 14 terdecies l. n. 3 del 2012 (in questo senso, si veda anche Tribunale di Cagliari 11 maggio 2016).

Peraltro, sempre a parere del Tribunale, la circostanza che la documentazione prodotta non sia completa ai fini del giudizio dell'O.C.C. sulla diligenza del debitore nell'assumersi volontariamente le obbligazioni non può reputarsi rilevante per l'ammissibilità della domanda di accesso alla liquidazione dei beni, atteso che la completezza dei documenti debba essere valutata solamente con riferimento alla rappresentazione “della situazione economica e patrimoniale” del sovraindebitato.

Dunque, per ottenere l'apertura della procedura di liquidazione dei beni, è necessario e sufficiente che i documenti prodotti all'O.C.C. permettano di fotografare compiutamente il patrimonio e la situazione reddituale del debitore.

Il Tribunale, peraltro, ha ritenuto che la soluzione ermeneutica adottata sia conforme ai principi contenuti nel Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, la cui entrata in vigore è stata recentemente differita al mese di settembre del 2021, per via della emergenza epidemiologica.

Inoltre, sempre in sede di reclamo, il debitore, producendo documentazione integrativa, ha superato il secondo profilo che aveva precedentemente determinato il rigetto della domanda di apertura della procedura: l'indeterminatezza dell'ammontare della domanda risarcitoria promossa nei suoi confronti nell'ambito di un'azione di responsabilità sociale.

Con riferimento a ciò, pur in assenza di una espressa presa di posizione da parte del Tribunale, si ritiene opportuno segnalare che il concetto di atti di frode parrebbe estendersi solamente a tutte le condotte di natura distrattiva mediante le quali il debitore sottragga beni alla garanzia generica prevista dall'art. 2740 c.c. in favore dei propri creditori. In altre parole, l'equiparazione tra atti di frode e la citazione in giudizio per l'accertamento di eventuali responsabilità per incarichi amministrativi assunti in società non sembrerebbe essere ammissibile sulla base del tenore delle previsioni normative in materia.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 12 bis L. 27 gennaio 2012, n. 3
  • Art. 14 ter L. 27 gennaio 2012, n. 3
  • Art. 14 terdecies L. 27 gennaio 2012, n. 3
  • Tribunale di Milano 27 novembre 2019
  • Tribunale di Milano30gennaio 2020
  • Tribunale di Cagliari 11 maggio 2016

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