Il controllo del Tribunale nell'accordo di ristrutturazione dei debiti
14 Gennaio 2021
In sede di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti, il sindacato del Tribunale è limitato ad un controllo formale della documentazione richiesta oppure comporta anche una verifica di legalità sostanziale, compresa quella circa l'esistenza della garanzia del pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge?
Caso pratico - Una S.r.l. richiedeva al Tribunale di Livorno l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, assumendo di aver sottoscritto due accordi con il ceto creditorio, entrambi autenticati da Notaio, registrati e depositati presso il competente Registro delle Imprese. Sosteneva, quindi, che entrambe le scritture convergevano in un unico e complessivo Accordo di Ristrutturazione dei Debiti ex art. 182-bis l. fall. ed in tal senso ne chiedeva l'omologazione. Il complessivo accordo riguardava oltre il 90% dei creditori e la S.r.l., conformemente a quanto previsto dall'art. 182-bis l. fall., si era impegnata a soddisfare integralmente, nei termini di legge, i creditori esclusi. Il Tribunale di Livorno, rilevata preliminarmente la propria competenza territoriale e ritenuta completa la documentazione di cui all'art. 161 l.fall., accoglieva la domanda e omologava l'accordo di ristrutturazione.
Spiegazioni e conclusioni - Come chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass., 21 giugno 2018, n. 16347), l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis L. Fall. appartiene agli istituti del diritto concorsuale, qualificazione desumibile dalla sua disciplina che presuppone, da un lato, forme di controllo e di pubblicità sulla composizione negoziata (in punto di condizioni di ammissibilità, deposito presso il Tribunale competente, pubblicazione al registro delle imprese e necessità di omologazione) e, dall'altro, effetti protettivi (quali i meccanismi di protezione temporanea e l'esonero dalla revocabilità di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione), tipici dei procedimenti concorsuali. Più nello specifico, secondo lo schema desumibile dall'art. 182-bis L.F., gli accordi di ristrutturazione dei debiti constano, sostanzialmente, di due fasi. La prima, meramente privatistica, è quella in cui il debitore conclude l'accordo con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti complessivi. La seconda fase, che connota l'istituto in termini pubblicistici e procedimentali, è quella in cui interviene il tribunale ai fini della omologazione dell'accordo stesso. La prima fase, prodromica al deposito del ricorso e dell'accordo, assume una certa importanza in conseguenza delle modifiche normative introdotte nel corso degli anni, giacché a seguito di tali modifiche è possibile anticipare gli effetti delle successive fasi mediante una specifica richiesta del debitore, tesa a ottenere dal Tribunale il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive o cautelari. In particolare, secondo l'art. 182 bis L.F. il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma, può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di ristrutturazione, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, commi 1 e 2, lettere a), b), c) e d) unitamente alla proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore medesimo, avente valore di autocertificazione, la quale attesti che sulla proposta sono, appunto, in corso le trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti. Inoltre, è necessario il deposito di una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), L.F., circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso le trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istituto degli accordi ex art. 182-bisl.fall., infatti, fa perno proprio sul presupposto della loro idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei, fatte salve la dilazione di cui al comma 1 della norma citata e la possibilità della deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c. prevista dall'art. 182 septies L.F. - cui fanno eco i più ampi "Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa" introdotti dall'art. 61 CCI -, i quali perciò si pongono, rispetto all'accordo, in posizione analoga ai creditori non vincolati dagli effetti obbligatori del concordato omologato ex art. 184 L.F. Peraltro, a parere della Suprema Corte di Cassazione, “in sede di omologa dell'accordo non può determinarsi alcun giudicato sull'esistenza, entità o rango dei crediti contestati, i quali andranno accertati nelle forme contenziose ordinarie, restando al giudice dell'omologa soltanto il compito di verificare la non arbitrarietà della contestazione sollevata, al fine di ricomprendere il credito nella procedura e di valutare l'eventuale manifesta inidoneità del piano a soddisfarlo” (Cass., 24 maggio 2018, n. 12965). Nel caso in esame, correttamente il Tribunale ha ritenuto la domanda ammissibile, risultando depositati, ai sensi dell'art. 161 l.fall., un'aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, uno stato analitico ed estimativo delle attività, l'elenco nominativo dei creditori, l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà del debitore ed un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. Inoltre, è stata depositata una relazione redatta dai due professionisti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 l. fall., sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui all'art. 182 bis l. fall. Infine, nessun creditore ha proposto opposizione nel termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'accordo di ristrutturazione nel Registro delle Imprese. Peraltro, correttamente il Tribunale ha rilevato che, essendo quest'ultimo un termine processuale, ad esso risulta applicabile la sospensione di cui all'art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742, non operando le ipotesi di esclusione previste dall'art. 92 della Legge sull'Ordinamento giudiziario, 30 gennaio 1941, n. 1, non essendo applicabile neppure la deroga disciplinata dall'art. 36 bis l.fall., espressamente riferita ai termini per la proposizione dei reclami contro i decreti del Giudice Delegato del Tribunale e contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori. Posta la correttezza formale della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, va rammentato che in sede di omologa il sindacato del Tribunale non è limitato ad un controllo formale della documentazione richiesta, ma comporta anche una verifica di legalità sostanziale, compresa quella circa l'effettiva esistenza, in termini di plausibilità e ragionevolezza, della garanzia del pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge (sul punto, Cass. 8 maggio 2019, n. 12064). Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che la relazione fosse adeguatamente motivata nel certificare l'attuabilità dell'accordo e la sua idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei – peraltro pochi - creditori che non vi hanno partecipato. Il Tribunale, quindi, confermando la doverosità di un controllo sostanziale, pur in assenza di opposizioni, volto alla verifica di fattibilità del piano anche estrinsecamente e non limitato ad un controllo di logicità e completezza dell'attestazione, nei limiti in cui ciò sia possibile in assenza di un proprio ausiliario, ha dato atto dell'inesistenza di elementi tali da indurre ad escludere, quanto al pagamento dei creditori aderenti, l'attuabilità del business pian attestata dai professionisti, risultando la realizzabilità pratica dell'accordo dipendente quasi esclusivamente dalla concreta possibilità di vendere, nei tempi stimati, i vari immobili della ricorrente ai prezzi indicati, difettando elementi utili per ritenere irrealizzabile quanto prospettato nell'accordo. Per tali ragioni, in accoglimento della domanda proposta, il Tribunale di Livorno ha disposto l'omologazione dell'Accordo di ristrutturazione dei debiti.
Normativa e giurisprudenza
Per approfondire
|